Aste: al terzo tentativo il blocco

Con l’entrata in vigore del decreto legge n.59/2016 c.d. decreto banche del 4 maggio scorso, la promessa del governo è stata mantenuta.

All’articolo 532, secondo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

<<Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, criteri per determinare i relativi ribassi,la modalità de deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi alla cui scadenza il soggetto incaricato deve restituire gli atti in cancelleria…>>

all’articolo 591, secondo comma, dopo la parole “fino al limite di un quarto” sono aggiunte le seguenti:

<<e dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto,fino al limite della metà>> 

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Queste nuove regole permetteranno la fine di interminabili tentativi di aste. Al terzo tentativo di ribasso infatti la procedura esecutiva si chiude, e il bene ritorna nella piena disponibilità del proprietario.Il giudice però può fissare un prezzo inferiore al precedente fino al limite della metà, quindi la quarta asta è un ipotesi del tutto eventuale.

I soggetti interessati all’asta hanno il diritto di esaminare i beni in vendita entro 7 giorni dalla richiesta. La legge garantisce la riservatezza dei soggetti interessati, e stabilisce che la vendita dei beni pignorati avvenga esclusivamente per vie telematiche. Viene prevista la possibilità che un bene sia assegnato a favore di un terzo da nominare, il debitore partecipa all’asta ma può indicare un altro soggetto come effettivo acquirente anche se quest’ultimo non è presente alla procedura.

Il professionista delegato alla vendita deve depositare un rapporto riepilogativo iniziale, della attività svolte entro dieci giorni dalla pronuncia dell’ordinanza di vendita e poi  rapporti periodici semestrali. Quindi se l’immobile non si vede entro le tre aste il pignoramento si chiude per sempre e l’immobile ritorna al debitore,  mai più procedure al ribasso!

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