TERMOVALVOLE

Conteggio del calore, costi e bonus fiscali

Cosa è la termoregolazione
Una valvola, nel punto in cui i tubi che arrivano dalla caldaia centralizzata si connettono con ogni radiatore, regola il flusso di acqua calda. Nel caso di edifici con distribuzione orizzontale, dove una sola tubazione ripartisce l’acqua al sistema (sia esso a caloriferi o radiante) sarà introdotto un dispositivo di regolazione del flusso nel punto di ingresso dell’acqua calda nell’alloggio e lo stesso sarà collegato o a singole termovalvole poste sui radiatori o a un termostato o cronotermostato unico (proprio come quello delle caldaie autonome), capace di regolare l’accensione o spegnimento del flusso in funzione della temperatura impostata.

Cosa è la contabilizzazione
La contabilizzazione serve a quantificare il consumo di ogni unità immobiliare. Anche in questo caso, a seconda che l’edificio sia a colonne montanti (cioè diversi tubi salgono verticalmente fra gli alloggi e servono ciascuno uno o più caloriferi per piano) o a distribuzione orizzontale, verranno inseriti sui singoli caloriferi piccoli apparecchi, che si chiamano ripartitori, oppure viene Inserito un sottocontatore o contabilizzatore alla tubazione di ingresso in casa.

I costi e i bonus fiscali
II costo per installare una singola valvola termostatica può variare molto e oscilla, in media, fra i 70 e i 100 euro. A questa cifra va aggiunta la spesa per i contabilizzatori o il sotto contatore e il termostato. Per coprire i costi è possibile fruire della detrazione fiscale al 65% nel caso in cui l’intervento sia contestuale ai cambio di caldaia e del 50% se riguarda il solo inserimento dei nuovi dispositivi.

Le maggioranze in assemblea
La scelta dell’impresa termotecnica a cui affidare i lavori di installazione di valvole termostatiche e ripartitori o contabilizzatori avviene in assemblea di condominio con la maggioranza semplice (un terzo dei condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’edificio). Il quadro cambia nel caso in cui si decida di applicare la ripartizione introdotta dal 141/2016, derogando alla norma Uni 10200, in questo caso, è necessaria la maggioranza dei presenti che rappresentino almeno i 500 millesimi.

L’assemblea condominiale non può stabilire la quota fissa, serve il parere del tecnico
Il Dlgs 18 luglio 2016 n.141 ha apportato integrazioni al Dlgs 4 luglio 2014 n. 102 confermando la scadenza del 31 dicembre 2016 per l’installazione delle termovalvole. In difetto, per ciascun proprietario è prevista una sanzione amministrativa da € 500 a € 2.500.
Le principali novità apportate dal Dlgs 141/2016 riguardano il criterio di ripartizione della spesa del riscaldamento.
a) Il riparto
Viene confermato che, a tal fine, occorre fare ricorso alla norma Uni 10200. Come in precedenza, non è possibile integrare i calcoli utilizzando i coefficienti correttivi per compensare le maggiori dispersioni all’ultimo e al primo piano. L’assemblea non potrà che approvare, salvo errori, i calcoli effettuati dal professionista incaricato.
Del tutto nuova, invece, l’alternativa contenuta nella recente modifica legislativa. Qualora vi siano particolari criticità dovute a notevoli dispersioni dall’involucro edilizio tali da evidenziare differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio superiori al 50 per cento, è possibile non applicare la norma Uni 10200. Tale circostanza, però, deve risultare da una relazione tecnica asseverata. Non è chiaro come debba essere calcolata la differenza. Si ritiene che il tecnico debba calcolare i fabbisogni di tutti gli appartamenti e, conseguentemente, accertare quale sia la media. Questo dato dovrà essere superato del 5o% al fine della ricorrenza del requisito richiesto. In tal caso l’assemblea (con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà dei millesimi) potrà decidere se applicare o meno la norma Uni 10200. In caso negativo, la spesa del riscaldamento dovrà essere suddivisa almeno per il 70% sulla base dei consumi effettivi (prelievi volontari di energia termica). Anche in questo caso non sarà possibile introdurre coefficienti correttivi. Gli importi rimanenti potranno essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate.
b) La flessibilità
La differenza sostanziale rispetto all’applicazione della Uni 10200 consiste nella non necessità di provvedere al calcolo della nuova tabella millesimale. Questa avrebbe dovuto essere stimata sulla base del fabbisogno. In tal caso, però, gli appartamenti sfavoriti sarebbero stati ulteriormente svantaggiati. Decidendo circa la non applicazione della Uni 10200, quindi, le voci di spesa indicate potranno essere ripartite più omogeneamente. Potranno essere utilizzati anche i vecchi millesimi del riscaldamento. Questi ultimi, dovesse invece trovare applicazione la Uni 10200, cesserebbero di avere efficacia. È, in ogni caso, fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di contabilizzazione e termoregolazione, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le nuove modalità di ripartizione della spesa introdotte con il Dlgs 141/2016 sono facoltative nei condomini ove alla data di entrata in vigore dello stesso (26 luglio 2016), si sia già provveduto all’installazione dei dispositivi di legge e alla relativa suddivisione delle spese. La violazione del criterio legale di ripartizione della spesa vedrà l’irrogazione della sanzione amministrativa da € 500 a € 2.500 in capo al condominio.

 

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