Viene concessa all’acquirente persona fisica (quindi non esercente attività commerciale) una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% del prezzo di acquisto (effettuato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017) di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione o oggetto di interventi di restauro o di ristrutturazione che fossero invendute alla data del 12 novembre 2014 e che conseguano il requisito dell’agibilità tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017:
Deve inoltre trattarsi di unità immobiliari:
1) destinate, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione (ma non tra parenti) per un periodo continuativo di almeno otto anni);
2) non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
3) con prestazioni energetiche certificate in classe A o B;
4) non ubicate in zone agricole.
La deduzione del 20% può essere calcolata sulla parte del prezzo entro i 300.000 euro (Iva compresa) nonché sugli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari in questione.
La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.
La deduzione spetta solamente ai soggetti titolari del diritto di proprietà dell’unità immobiliare in relazione alla quota di proprietà.