Secondo quanto deciso dal Tribunale di Milano (sentenza 10739/2016) chi occupa un alloggio in affitto non può sospendere unilateralmente il pagamento del canone di locazione, anche nel caso in cui si verifichi una riduzione di godimento dell’immobile, dovuto a vizi e malfunzionamento degli impianti.
Nella fattispecie il conduttore aveva deciso di interrompere il pagamento dell’affitto dopo aver riscontrato alcuni vizi che la proprietà aveva omesso di segnalarle al momento della firma del contratto (come il malfunzionamento del sistema di scarico del bagno e la presenza di acqua gocciolante dinanzi l’ingresso). La proprietà non avrebbe quindi rispettato quanto disposto dall’articolo 1575 del Codice civile, secondo cui il locatore deve “consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione”.
La sentenza sopraccitata ha stabilito che, essendo il pagamento del canone di locazione la principale obbligazione del conduttore, non è consentito a quest’ultimo sospenderne unilateralmente il pagamento nel caso in cui si verifichi una riduzione di godimento dell’immobile locato, mentre la sospensione è legittima nella sola ipotesi in cui venga integralmente meno la controprestazione in capo al locatore.
Già in passato la Cassazione (sentenza n. 3341/2001) aveva affermato che qualora il conduttore avesse continuato a godere dell’immobile, per quanto lo stesso presentasse dei vizi, non poteva sospendere l’intera sua prestazione consistente nel pagamento del canone di locazione , perché così sarebbe mancata la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti potendo giustificarsi soltanto una riduzione del canone proporzionata all’entità del mancato godimento, applicandosi i principi dettati dall’articolo 1584 del Codice civile (diritti del conduttore in caso di riparazioni).