Agricoltura – Diritto di prelazione del coltivatore diretto

L’articolo 8 della legge 590/1965 stabilisce in caso di trasferimento a titolo oneroso di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti spetta al coltivatore diretto, conduttore del fondo, il diritto di prelazione sul fondo oggetto di trasferimento purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni e non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici.
Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell’acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l’eventualità della prelazione.
Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni.
Qualora il diritto di prelazione venga esercitato dal coltivatore diretto, il versamento del prezzo di acquisto dovrà essere effettuato entro il termine di tre mesi, decorrenti dal trentesimo giorno dall’avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti.
L’articolo 7 della successiva legge 817/1971 ha esteso il diritto di prelazione anche ai coltivatori diretti confinanti del fondo oggetto di trasferimento.

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