Imu è l’acronimo di Imposta Municipale Unica: più comunemente conosciuta come tassa sulla casa, è dovuta sul patrimonio immobiliare. Viene solitamente determinata in base alla rendita catastale dell’immobile, applicando un’ aliquota stabilita da ogni Comune.
Il contribuente che riceve un avviso di accertamento per l’Imu, ha a disposizione i seguenti mezzi di tutela:
- definizione agevolata;
- istanza di autotutela;
- accertamento con adesione;
- ricorso in Commissione Tributaria.
La definizione agevolata si ha quando il contribuente decide di pagare l’importo contestato entro 60 giorni, rinunciando contestualmente al ricorso, ottenendo, in tal modo, la riduzione a un terzo delle sanzioni applicate. Si comprende che, poiché essa implica la rinuncia al ricorso e a ogni forma di contestazione, è consigliabile solo nel caso in cui l’avviso di accertamento sia fondato e legittimo sotto ogni aspetto, compresa la procedura di notifica.
Se nell’avviso di accertamento il contribuente riscontra errori o, comunque, motivi di illegittimità facilmente dimostrabili (ad esempio, nel caso di pagamento già effettuato), può inviare al Comune la cosiddetta istanza di autotutela, con cui chiedere formalmente l’annullamento e/o la rettifica totale o parziale dell’avviso di accertamento.
Al suo interno, occorre indicare:
- l’atto di cui viene chiesto l’annullamento (totale o parziale);
- i motivi per cui si ritiene tale atto illegittimo e, quindi, annullabile, documentandoli opportunamente .
Questo strumento non determina alcuna sospensione né interruzione dei termini per proporre ricorso in Commissione Tributaria.
Lo strumento dell’accertamento con adesione si può utilizzare solo per gli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione. In pratica, quando l’accertamento si basa su elementi non del tutto certi e che possono essere valutati diversamente: il contribuente, infatti, chiede all’ufficio competente di rivedere la valutazione degli oggetti presenti nell’avviso di accertamento e di ricalcolare l’importo dovuto, i relativi interessi e le sanzioni.
Il risultato di tale richiesta sarà la sospensione dei termini per l’impugnazione e quelli di pagamento del tributo per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione. Entro 15 giorni dal ricevimento dell’accertamento con adesione, il contribuente viene contattato per concordare un incontro durante il quale potranno essere effettuati tutti gli approfondimenti del caso. Se le parti riescono a trovare un accordo, viene redatto un atto di accertamento con adesione in duplice copia che va sottoscritto dal contribuente (o dal suo procuratore) e dal responsabile dell’ufficio o suo delegato. In tal modo, si applicherà la sanzione pari ad un quarto del minimo previsto dalla relativa normativa.Se, invece, non si raggiunge l’accordo o nel caso in cui il contribuente non si presenti all’incontro, decade il diritto all’accertamento con adesione.
L’ultimo strumento a difesa del contribuente è la presentazione di un ricorso in Commissione Tributaria Provinciale, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento (salva la sospensione di 90 giorni se è stato richiesto l’accertamento con adesione, nonchè la sospensione feriale dal 1 agosto al 15 settembre), eccependo ogni vizio, formale e di merito, relativo all’avviso di accertamento, indipendentemente dalla violazione contestata.