Nel caso di riacquisto di una nuova prima casa, e l’alienazione entro un anno dell’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa, al contribuente spetta un credito di imposta pari all’imposta di registro o Iva versata in relazione al precedente acquisto effettuato con le agevolazioni prima casa.
Il credito di imposta compete in misura pari all’imposta di registro o IVA assolta in occasione dell’acquisto dell’abitazione alienata (al massimo da un anno) e non può comunque superare l’importo dell’imposta dovuta ai fini dell’acquisto della nuova casa.