In caso di nuova costruzione o di interventi sull’immobile già esistente che comportino una variazione della consistenza o del classamento (per esempio nuova divisione dell’unità immobiliare o di fusione tra due appartamenti o di cambio di destinazione d’uso), è obbligatorio l’accatastamento dell’immobile o comunque l’aggiornamento dei dati catastali. L’omesso accatastamento oppure il mancato aggiornamento dei dati catastali, comporta l’applicazione di sanzioni amministrative da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’accatastamento consiste nel censimento di un immobile, necessario ai fini fiscali (per esempio per il calcolo dell’Imu), grazie al quale a ciascun immobile viene assegnata una specifica categoria. La categoria catastale dipende dalla destinazione propria risultante dalle caratteristiche tecnico-fisiche dell’immobile rinvenibili nelle cosiddette “Unità tipo” di riferimento. Queste ultime definiscono, su base locale, l’unità immobiliare di comparazione per le attività catastali di classamento, cioè per l’attribuzione della corretta categoria e classe catastale agli immobili censiti in catasto.
La dichiarazione Docfa (documenti catasto fabbricati), che contiene i dati descrittivi e tecnici dell’immobile, deve essere presentata per :
- le unità immobiliari urbane di nuova costruzione (accatastamento);
- le variazioni dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite (frazionamento o fusione immobili, ampliamento, riduzione, cambio di destinazione d’uso, cambio distribuzione spazi interni unità immobiliare ecc.);
- le unità afferenti edificate su area urbana, in sopraelevazione o su aree di corte;
- o beni immobili non produttivi di reddito urbano, ivi compresi i beni comuni, e relative variazioni.
La dichiarazione, obbligatoria per gli intestatari dell’immobile, avviene con la presentazione all’Agenzia di un atto di aggiornamento predisposto da un professionista tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra…). Il termine di presentazione delle dichiarazioni al catasto è fissato in trenta giorni dal momento in cui i fabbricati sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati o comunque decorrenti dalla data di ultimazione della variazione nello stato per le unità immobiliari già censite. In caso di tardiva presentazione, si applicano le sanzioni pecuniarie secondo le normative vigenti. L’Agenzia effettua i controlli sulla dichiarazione presentata ai fini della registrazione in banca dati del documento di aggiornamento e attiva successivamente eventuali controlli di merito. Se questi ultimi conducono a rettifiche d’ufficio le stesse sono iscritte in banca dati e poi notificate ai soggetti intestatari. Contro gli accertamenti è possibile presentare ricorso alla Commissione tributaria Provinciale competente per territorio, entro 60 giorni dalla notifica.