Sia che si acquisti una casa sia che la si prenda in affitto, nel caso ci si rivolga ad una agenzia immobiliare è fondamentale sapere che vanno sostenute anche le spese per l‘intermediazione immobiliare da corrispondere appunto all’agenzia; tali spese possono essere detratte in sede di dichiarazione dei redditi, così come quelle notarili (se relative all’accensione di un contratto di mutuo per l’acquisto della casa). Occorre però, innanzitutto, chiarire la differenza tra detrazione e deduzione che consiste nella modalità attraverso la quale i costi sostenuti dal contribuente vengono sottratti dall’ammontare di tasse da pagare.
Attraverso la deduzione fiscale i costi agiscono direttamente sul reddito imponibile del contribuente abbattendolo, mentre la detrazione agisce direttamente sull’imposta. Un esempio: ipotizziamo un reddito di 30mila euro sul quale applicare le deduzioni fiscali per un importo pari a 3mila euro: in questo caso il reddito imponibile ai fini del calcolo delle imposte non sarà di 30mila euro ma di 27mila euro; una volta determinate le imposte da pagare sulla scorta del reddito imponibile al netto delle deduzioni, sarà possibile applicare le detrazioni fiscali, ossia sottrarre dall’imposta da pagare i costi sostenuti per importi stabili e fissi predeterminati dal legislatore.
Per quanto concerne le spese sostenute per l’intermediazione immobiliare da parte dell’agenzia immobiliare queste possono essere sottratte dalle imposte che il contribuente è tenuto a pagare nella misura massima del 19% rispetto al totale delle spese ammissibili; poiché l’importo massimo che si può portare in detrazione come spesa ammissibile è di mille euro per ciascun anno, la detrazione sarà di un massimo di 190 euro.
Per la corretta determinazione della detraibilità degli oneri sostenuti per l’attività di intermediazione immobiliare bisogna tener presente che:
- la detrazione dall’imposta lorda dei costi sostenuti per i compensi corrisposti all’agenzia di intermediazione immobiliare riguarda l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo massimo di mille euro;
- la detrazione fiscale spetta anche per l’acquisto di diritti reali minori (quale ad esempio l’usufrutto) ma alla condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale;
- per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente che non necessariamente corrisponde all’immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”.
Naturalmente la detrazione può essere fruita solo nel caso in cui l’acquisto dell’immobile sia concluso o, nel caso in cui si sia fatto un contratto preliminare, solo a condizione che questo sia stato regolarmente registrato. È fondamentale inoltre che l’agente sia iscritto al registro degli agenti immobiliari, ragione in più per fidarsi solo ed esclusivamente di professionisti.
Al fine di ottenere la detrazione, è necessario che il contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi sia in possesso dei seguenti documenti:
- fattura emessa dall’agenzia immobiliare;
- copia dell’atto notarile, relativo alla compravendita dell’immobile nel quale sono indicati: l’ammontare della spesa sostenuta per l’attività di mediazione; le modalità di pagamento della stessa; il numero di partita Iva o del codice fiscale dell’agente immobiliare.
Se un immobile è cointestato, allora le spese di agenzia dovranno essere ripartite in percentuale proporzionalmente rispetto alle quote di proprietà, la cosiddetta suddivisione pro-quota.