Fabbricati rurali strumentali
Si definiscono rurali strumentali i fabbricati che posseggono due requisiti: devono essere destinati allo svolgimento delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile (destinazione agricola) ed inoltre devono essere iscritti in catasto nella categoria D/10 o, in alternativa, per i fabbricati iscritti in altre categorie catastali, devono possedere l’annotazione di ruralità.
L’Agenzia delle Entrate inoltre afferma che la presenza di un terreno è necessaria poiché, in caso contrario, verrebbe meno il concetto stesso di strumentalità.
L’Agenzia delle Entrate prosegue poi affermando che la necessaria presenza di un terreno non vale per le costruzioni strumentali all’allevamento e al ricovero degli animali in quanto si tratta di attività per le quali non è necessaria l’esistenza di terreni nell’ambito dell’azienda agricola.
Infine, per non escludere le piccole realtà produttive, l’ufficio ammette che per estensioni minori di terreni, l’esistenza dell’azienda agricola può essere dimostrata anche attraverso il possesso di una partita Iva con codice Ateco che identifica una attività agricola, da parte del soggetto che conduce i terreni dell’azienda e il fabbricato strumentale ad esso asservito.
Dunque, per qualificare un fabbricato come rurale strumentale si deve verificare che sia coerente con il fabbisogno dell’azienda agricola.
I fabbricati rurali strumentali sono esclusi da Imu e soggetti a Tasi nella misura massima dell’1 per mille.