Con la prelazione si attribuisce, a determinati soggetti, una “preferenza” rispetto ad altri in particolari situazioni relativamente a determinati atti giuridicamente rilevanti.
La prelazione agraria si caratterizza nel diritto assegnato all’affittuario coltivatore diretto del fondo rustico ovvero al proprietario coltivatore diretto o Iap confinante, ad essere “preferito” al soggetto terzi acquirente nel caso di trasferimento a titolo oneroso del terreno medesimo.
Il venditore è tenuto a comunicare la proposta di vendita intercorsa con il terzo al coltivatore tramite lettera raccomandata, con allegato il contratto preliminare di compravendita che riporti il nome dell’acquirente, il prezzo e le altre condizioni pattuite.
Il coltivatore diretto ha quindi la facoltà di esercitare il suo diritto di prelazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In questo caso dovrà versare il prezzo indicato nel preliminare di vendita entro tre mesi, decorrenti dal trentesimo giorno dal ricevimento della comunicazione di vendita (salvo diverso accordo fra le parti).
Ci sono però alcuni limiti: il coltivatore diretto insediato sul fondo può esercitare la prelazione solo se coltiva il fondo stesso almeno da un biennio (il periodo biennale va calcolato prendendo come riferimento la data di stipula del contratto preliminare di vendita del fondo dal proprietario al terzo).
Per esercitare la prelazione l’affittuario non deve aver venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria
La prelazione agraria è stata estesa al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con i fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti ad enfiteuti coltivatori diretti”. La legge prevede il diritto di prelazione in favore del confinante a condizione che questi sia contemporaneamente proprietario e coltivatore diretto o IAP del fondo confinante. E’ essenziale è che la conduzione diretta si riferisca allo stesso terreno contiguo a quello venduto.