Prelazione agraria: nuovo affitto

La legge n. 203/82 prevede il diritto di prelazione in caso di nuovo affitto del fondo.
Il locatore che, alla scadenza del contratto di affitto in essere, intende concedere in affitto il fondo a terzi e non più al vecchio affittuario, deve comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al conduttore le offerte ricevute, ciò almeno novanta giorni prima della scadenza del contratto.
Tale obbligo non ricorre quando il precedente conduttore ha comunicato che non intende rinnovare l’affitto ovvero nei casi di cessazione del rapporto di affitto per grave inadempienza o recesso del conduttore.
Il conduttore ha diritto di prelazione quando, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione, offre condizioni contrattuali uguali a quelle comunicategli dal locatore.
Per effetto dell’esercizio del diritto di prelazione, tra le parti originarie del rapporto, si instaura un nuovo rapporto di affitto alle medesime condizioni del contratto in precedenza concluso dal locatore con i terzi.

CONDIVIDI