Divieto di Fumo in Condominio

Fumare è un’abitudine diffusa, che causa dei comprovati danni alla salute. È ritenuto altrettanto dannoso anche il fumo c.d. passivo, ovvero quello respirato involontariamente dai non fumatori che si ritrovano nelle vicinanze di chi invece decide di accendersi una sigaretta o usare altro prodotto del tabacco.

no-smoking-41752__340

La legge antifumo in Italia è la L. n. 3/2003, nota come legge Sirchia, che ha stabilito il divieto di fumare nei locali chiusi, a eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico, nonché le apposite sale riservate ai fumatori.

 In questo testo si analizza come, in ambito condominiale, si sviluppo questo divieto:

apartment-building-153091__340

 La legge Sirchia non prevede il divieto di fumo nelle abitazioni private. Solo in caso di immissioni intollerabili si potrà impedire al vicino di fumare sul balcone o in terrazza

 In Condominio  per quanto riguarda quegli ambienti comuni frequentati non solo dagli altri condomini, ma anche da altre persone, vigono dei divieti antifumo: si tratta di aree non equiparabili alle abitazioni private, quali ad esempio androni, pianerottoli, ascensori, scale e ambienti destinati a ospitare le riunioni condominiali.

Lo stesso Ministro della Salute, nella nota 1505 del 24 gennaio 2005, ha chiarito che il divieto si estende anche a tali zone allo scopo di garantire anche in ambito condominiale la tutela della salute dal fumo passivo.

Sarà l’amministratore di Condominio a occuparsi di vigilare sul rispettare il divieto, esponendo anche nelle zone interessate l’apposita segnaletica antifumo, mentre condomini e frequentatori dello stabile potranno richiamare verbalmente i trasgressori all’osservanza del divieto e, in caso d’inadempienza, segnalare la violazione alle competenti autorità.

open-window-1246191__340

Se a infastidire sia il comportamento di chi fuma fuori al proprio terrazzo o balcone e l’atteggiamento del vicino non è sopportabile,  la soluzione migliore è quella di trovare un accordo e risolvere la questione stragiudiziale inviando una comunicazione scritta al vicino/i molesti, e, se rimasta senza esito, anche una formale comunicazione all’amministratore. L’amministratore, tuttavia, potrà agire come semplice “portavoce”  salvo che divieti in tal senso non siano previsti espressamente nel regolamento condominiale (approvato all’unanimità).

Spesso, tuttavia, non è affatto semplice giungere a un compromesso e anche agire giudizialmente non potrà essere semplice, in quanto per limitare il comportamento del vicino è necessario che questo rivesta determinate caratteristiche.

 L’art. 844 c.c., ad esempio, consente sì al proprietario di impedire le immissioni di fumo o le esalazioni derivanti dalla proprietà del vicino, ma solo qualora queste superino “la normale tollerabilità”, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

In pratica, se non è superato il limite della normale tollerabilità, il condomino infastidito dal fumo altrui non riuscirà a ottenere dall’autorità giudiziaria un procedimento atto a vietargli di fumare sul balcone o in terrazza. Per questo, prima di intentare una causa, sarebbe meglio far effettuare a un tecnico delle misurazioni in relazione alle immissioni di fumo che si considerano moleste.

Secondo la giurisprudenza, tale disposizione è certamente applicabile anche negli edifici in condominio nell’ipotesi in cui un condomino, nel godimento della propria unità immobiliare o delle parti comuni, dia luogo ad immissioni moleste o dannose nella proprietà di altri condomini.

La normale tollerabilità delle immissioni è un concetto generico, la cui valutazione è rimessa all’autorità giudiziaria che terrà conto della peculiarità dei rapporti condominiali, nonché della destinazione assegnata all’edificio dalle disposizioni urbanistiche o, in mancanza, dai proprietari.

the-court-of-cassation-3772744__340

Nella sentenza n. 7875/2009, ad esempio, la Cassazione ha riconosciuto come immissioni moleste di fumo di sigaretta quelle provenienti da un bar posto al piano terra del Condominio, stante gli effetti fastidiosi e insalubri del fumo passivo provocati da un gruppo di individui, seppur limitato.

Sarà possibile tutelarsi anche nei confronti dei condomini incivili che lanciano mozziconi di sigaretta dal balcone, senza smaltirli in sicurezza, trattandosi di un comportamento che può integrare il reato di “getto pericoloso di cose”.

L’art. 674 c.p. punisce con l’arresto fino a un mese o l’ammenda fino a 206 euro “chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti”.

 

CONDIVIDI