I superbonus edilizi per le spese sostenute dal 01 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 previsti dal decreto rilancio spettano solo per interventi a carattere strutturale di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico e installazione di impianti fotovoltaici.
Va subito chiarito che l’orizzonte temporale di questo provvedimento appare quanto mai esiguo ove si consideri che subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Rilancio bisognerà attendere la legge di conversione ed i provvedimenti attuativi da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Cerchiamo di capire nel dettaglio quali interventi potranno accedere alla detrazione fiscale del 110%:
– ECOBONUS:
1. Interventi che interessano la facciata dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso: il cd. cappotto termico.
Si tratta in sostanza di una serie di elementi edili che vengono applicati sulla facciata allo scopo di creare un guscio protettivo isolante in grado di ridurre
drasticamente la dispersione termica e quindi il consumo di combustibili per riscaldamento.
L’importo di questa agevolazione non può superare i 60 mila euro moltiplicato per il numero di unita’ abitative che compongono l’edificio.
2. Interventi sulle parti comuni degli edifici o sugli edifici unifamiliari per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati di riscaldamento raffreddamento e la fornitura di acqua calda a condensazione a pompa di calore o a microgenerazione.
L’importo di questa agevolazione non può superare i 30 mila euro moltiplicato per il numero di unità abitative ed è riconosciuta anche per le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.
Aspetto importante è che il superbonus spetta anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti dall’art. 14 del dl 62/2013 nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento dalla legislazione vigente a condizione che siano eseguiti agli interventi di efficientamento energetico previsti dal decreto.
In altre parole il signor Rossi potrà usufruire del superbonus per cambiare gli infissi di casa sua se nel suo condominio verranno effettuati i lavori di efficientamento energetico previsti dal decreto rilancio 2020.
PER POTER ACCEDERE AL’ECOBONUS gli interventi devono assicurare il miglioramento della classe energetica di due livelli o comunque, il conseguimento, attraverso questo intervento la classe energetica più alta.
L’efficientamento energetico va dimostrato mediante l’attestato di prestazione energetica rilasciato da un tecnico abilitato ante e post intervento.
I soggetti che rilasceranno attestazioni infedeli per ecobonus e sismabonus rischieranno una sanzione pecuniaria da 2 a 15 mila euro oltre alla responsabilità penale.
Inoltre i suddetti professionisti dovranno stipulare una polizza di almeno 500mila euro ed in ogni caso proporzionale al numero ed agli importi delle asseverazioni rilasciate per garantire l’erario da eventuali danni.
–SISMABONUS il decreto rilancio prevede il superbonus del 110% anche per gli interventi di miglioramento sismico per gli edifici ubicati in zona sismica 1, 2 e 3.
Si può usufruire sia nel caso di lavori in edifici singoli che in condominio e per l’acquisto di case antisismiche.
La norma prevede la possibilità di stipulare una polizza assicurativa contro il rischio di eventi calamitosi con una detrazione del 90% ( oggi 19%) del costo dell’assicurazione sottoscritta con la possibilità di cedere il sismabonus al 110% ad una società assicuratrice con cui si stipula la polizza.
In altre parole al consumatore finale la polizza costerebbe solo il 10%.
–IMPIANTI FOTOVOLTAICI
La realizzazione di interventi che danno diritto al superecobonus e sismabonus permettono di aumentare al 110% anche la detrazione per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica per un ammontare complessivo non superiore a 48 mila euro.
Sconto del 110% anche per l’installazione di colonnine elettriche negli edifici per la ricarica delle auto.
AI SUPERBONUS SONO AMMESSE LE PRIME CASE E LE SECONDE PURCHE’ SIANO IN CONDOMINIO.
La principale novità del decreto riguarda le modalità di fruizione delle agevolazioni, infatti queste agevolazioni, possono essere fruite direttamente attraverso una detrazione del 110% della spesa sostenuta ripartita tra gli aventi diritto e recuperata in cinque anni, oppure, può essere ceduto alle imprese esecutrici dei lavori o a banche ed altri intermediari, in questo caso l’utente finale non paga nulla, ottiene uno sconto in fattura del 100% da parte dell’impresa che ha effettuato i lavori, la quale, acquisisce un credito del 110% che può utilizzare in proprio o cedere a terzi.