In questo articolo passiamo ad evidenziare uno dei provvedimenti inseriti nel decreto 18/2020 di sicuro interesse sulle misure a sostegno dell’economia: l’estensione della platea dei beneficiari del cd. Fondo Gasparrini.
Questo Fondo di solidarietà, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con una legge n. 244 del 24/12/2007 art. 2 comma 475 ss., ha previsto la possibilità, per i titolari di un mutuo per acquisto di prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.
Il Fondo sostiene i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, in pratica ripagherà ala banca il tasso di interesse applicato con esclusione della componente ‘spread’.
Con il decreto ”cura Italia” (18/2020) il Governo ha deciso di permettere l’accesso al Fondo oltre a chi si è visto sospendere o ridurre l’orario di lavoro per almeno 30 giorni, già concesso con DL 9/2020 capo III art. 26, anche ai lavoratori autonomi, partita IVA e professionisti, che certificano di aver subito perdite su base trimestrale pari al 33% del fatturato, per un periodo massimo di 9 mesi.
Per poter presentare domanda – tramite la propria banca – bisognerà attendere qualche settimana perché sono attesi chiarimenti sulle modalità attuative delle nuove disposizioni.
E’ bene precisare per poter presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo bisogna essere proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250mila euro e in possesso di indicatore Isee non superiore a 30mila euro. Quest’ultimo requisito reddituale è stato però eliminato per i prossimi nove mesi. Il mutuo deve, inoltre, essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda. Ed è ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i 90 giorni consecutivi.