A chi competono i costi dei lastrici solari

L’art. 1126 del codice civile stabilisce che il criterio di ripartizione dei costi per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o rifacimento dei lastrici solari competa per 1/3 a carico del condomino che abbia l’uso esclusivo del lastrico o della terrazza e per 2/3 a carico dei proprietari delle unità abitative sottostanti.
Sono escluse da questo criterio le spese che tendono esclusivamente al miglior godimento dell’unità immobiliare di proprietà individuale di cui la terrazza/ lastrico sia il prolungamento.

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