Fabbricato rurale: requisiti per ottenere la qualifica

La qualifica di ruralità comporta un beneficio per il contribuente perché non deve essere indicata la rendita del fabbricato rurale nel reddito complessivo.
Sono considerati rurali i fabbricati le cui caratteristiche rientrano nel decreto legge n. 557/1993 e siano certificati dalla specifica categoria catastale (D/10 per i fabbricati strumentali oppure A/6 per le abitazioni).
In particolare sono considerati rurali i fabbricati strumentali alle attività agricole e agrituristiche. Per i fabbricati strumentali la ruralità è data dall’uso oggettivo che viene fatto dell’immobile.
La ruralità dell’abitazione è riconosciuta solamente ai soggetti che ricoprono la qualifica di imprenditore agricolo iscritto nel Registro delle Imprese. Il terreno a cui il fabbricato è asservito non deve avere superficie inferiore a 1 ha oppure nel caso di colture in serra o colture intensive il terreno può avere una metratura di 3.000 mq. Il volume di affari deve risultare superiore alla metà del reddito complessivo del soggetto che conduce il fondo.

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