La qualifica di ruralità comporta un beneficio per il contribuente perché non deve essere indicata la rendita del fabbricato rurale nel reddito complessivo.
Sono considerati rurali i fabbricati le cui caratteristiche rientrano nel decreto legge n. 557/1993 e siano certificati dalla specifica categoria catastale (D/10 per i fabbricati strumentali oppure A/6 per le abitazioni).
In particolare sono considerati rurali i fabbricati strumentali alle attività agricole e agrituristiche. Per i fabbricati strumentali la ruralità è data dall’uso oggettivo che viene fatto dell’immobile.
La ruralità dell’abitazione è riconosciuta solamente ai soggetti che ricoprono la qualifica di imprenditore agricolo iscritto nel Registro delle Imprese. Il terreno a cui il fabbricato è asservito non deve avere superficie inferiore a 1 ha oppure nel caso di colture in serra o colture intensive il terreno può avere una metratura di 3.000 mq. Il volume di affari deve risultare superiore alla metà del reddito complessivo del soggetto che conduce il fondo.