Nuovo sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli

La richiesta di autorizzazioni di nuovi impianti viticoli deve essere presentata entro il 31 marzo 2019 in via telematica.
La normativa sull’autorizzazione all’impianto di nuovi impianti viticoli consente il reimpianto nella stessa azienda. Il viticoltore che estirpa un vigneto, chiede e riceve automaticamente l’autorizzazione ad effettuare il reimpianto.
Per quanto concerne i nuovi impianti di vigneto, senza una precedente estirpazione, è necessaria un’autorizzazione all’impianto, che sarà concessa gratuitamente dall’autorità pubblica competente (Ministero delle Politiche Agricole), su richiesta dei produttori, con durata triennale.
È prevista una sanzione per il viticoltore che chiede un’autorizzazione e poi non procede all’impianto del vigneto.
Per l’annualità 2019, le nuove autorizzazioni sono limitate alla superficie nazionale autorizzabile pari a 6.602 ettari.
Il decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018 sancisce la non trasferibilità per l’impianto dei vigneti fuori regione o meglio pone forti limiti alla trasferibilità.
Il Ministero delle politiche agricole e le Regioni hanno adottato alcuni criteri alla normativa sulle autorizzazioni:
– l’applicazione di una soglia sulla superficie assegnabile;
– l’introduzione di prescrizioni al criterio di ammissibilità;
– l’inserimento di criteri di priorità.
Dal 2018 è applicato un limite massimo per domanda di 50 ettari. Le Regioni possono applicare un limite massimo per domanda inferiore.
Dal 2018, nel caso in cui le richieste ammissibili superino la superficie disponibile, ciascuna Regione può garantire il rilascio di autorizzazioni sino ad una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ha a tutti i richiedenti.
Le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di una graduatoria per ogni Regione fino all’esaurimento del numero di ettari da assegnare, sulla base di criteri di priorità.
I criteri di priorità sono i seguenti:
1) organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo;
2) superfici con particolari criticità (Ad es. superfici con problemi di tessitura e pietrosità del suolo; superfici in forte pendenza superiore almeno al 15%; superfici ubicate in zone di montagna, …);
3) superfici in cui l’impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell’ambiente. Tale criterio è valido se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica.
Le Regioni possono scegliere anche uno solo dei criteri di priorità proposti o nessuno di essi.

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