Nuovo sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli

La richiesta di autorizzazioni di nuovi impianti viticoli deve essere presentata entro il 31 marzo 2019 in via telematica.
La normativa sull’autorizzazione all’impianto di nuovi impianti viticoli consente il reimpianto nella stessa azienda. Il viticoltore che estirpa un vigneto, chiede e riceve automaticamente l’autorizzazione ad effettuare il reimpianto.
Per quanto concerne i nuovi impianti di vigneto, senza una precedente estirpazione, è necessaria un’autorizzazione all’impianto, che sarà concessa gratuitamente dall’autorità pubblica competente (Ministero delle Politiche Agricole), su richiesta dei produttori, con durata triennale.
È prevista una sanzione per il viticoltore che chiede un’autorizzazione e poi non procede all’impianto del vigneto.
Per l’annualità 2019, le nuove autorizzazioni sono limitate alla superficie nazionale autorizzabile pari a 6.602 ettari.
Il decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018 sancisce la non trasferibilità per l’impianto dei vigneti fuori regione o meglio pone forti limiti alla trasferibilità.
Il Ministero delle politiche agricole e le Regioni hanno adottato alcuni criteri alla normativa sulle autorizzazioni:
– l’applicazione di una soglia sulla superficie assegnabile;
– l’introduzione di prescrizioni al criterio di ammissibilità;
– l’inserimento di criteri di priorità.
Dal 2018 è applicato un limite massimo per domanda di 50 ettari. Le Regioni possono applicare un limite massimo per domanda inferiore.
Dal 2018, nel caso in cui le richieste ammissibili superino la superficie disponibile, ciascuna Regione può garantire il rilascio di autorizzazioni sino ad una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ha a tutti i richiedenti.
Le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di una graduatoria per ogni Regione fino all’esaurimento del numero di ettari da assegnare, sulla base di criteri di priorità.
I criteri di priorità sono i seguenti:
1) organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo;
2) superfici con particolari criticità (Ad es. superfici con problemi di tessitura e pietrosità del suolo; superfici in forte pendenza superiore almeno al 15%; superfici ubicate in zone di montagna, …);
3) superfici in cui l’impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell’ambiente. Tale criterio è valido se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica.
Le Regioni possono scegliere anche uno solo dei criteri di priorità proposti o nessuno di essi.

Fabbricati rurali strumentali

Fabbricati rurali strumentali

Si definiscono rurali strumentali i fabbricati che posseggono due requisiti: devono essere destinati allo svolgimento delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile (destinazione agricola) ed inoltre devono essere iscritti in catasto nella categoria D/10 o, in alternativa, per i fabbricati iscritti in altre categorie catastali, devono possedere l’annotazione di ruralità.
L’Agenzia delle Entrate inoltre afferma che la presenza di un terreno è necessaria poiché, in caso contrario, verrebbe meno il concetto stesso di strumentalità.
L’Agenzia delle Entrate prosegue poi affermando che la necessaria presenza di un terreno non vale per le costruzioni strumentali all’allevamento e al ricovero degli animali in quanto si tratta di attività per le quali non è necessaria l’esistenza di terreni nell’ambito dell’azienda agricola.
Infine, per non escludere le piccole realtà produttive, l’ufficio ammette che per estensioni minori di terreni, l’esistenza dell’azienda agricola può essere dimostrata anche attraverso il possesso di una partita Iva con codice Ateco che identifica una attività agricola, da parte del soggetto che conduce i terreni dell’azienda e il fabbricato strumentale ad esso asservito.
Dunque, per qualificare un fabbricato come rurale strumentale si deve verificare che sia coerente con il fabbisogno dell’azienda agricola.
I fabbricati rurali strumentali sono esclusi da Imu e soggetti a Tasi nella misura massima dell’1 per mille.

 


 

Porte interne quando si fruisce della detrazione del 50%

 

La fornitura e la posa in opera di porte interne a unità residenziali non fruiscono della detrazione del 50% in quanto considerate oggetto di arredo. Viceversa qualora si effettuino sull’immobile degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono la variazione delle dimensioni di porte interne o l’installazione di porte a scomparsa che richiedono anche lavori in muratura la detrazione del 50% si può applicare sia per l’intervento edile che per la fornitura delle porte come materiali accessori.

Ristrutturare casa: cosa c’è da fare prima di iniziare i lavori

Ecco cosa fare prima di iniziare i lavori di ristrutturazione.
1) Il progettista
La prima persona da contattare, quando si decide di ristrutturare, è un progettista: architetto, ingegnere, geometra. Non può essere altrimenti, perché per qualsiasi opera che non abbia bisogno di permessi è obbligatorio che ci sia un progetto firmato da un tecnico abilitato e iscritto a un Ordine o Collegio professionale.
2) Il rilievo
Come quasi sempre accade, gli schizzi iniziali sono abbozzati sulla planimetria catastale, proprio per testare i margini dì intervento e la fattibilità degli stessi. Successivamente, però, è necessario seguire un rilievo architettonico e fotografico dettagliato.
3) Il progetto
Solo dopo aver definito nel dettaglio la planimetria, quindi, entrerà nel vivo la fase di progettazione. Il professionista incaricato, infatti, inizierà a disegnare insieme a voi il progetto definitivo, cercando di far convivere esigenze e gusti del committente con i vincoli strutturali e degli impianti.
4) Il computo metrico
Una volta elaborati la base del progetto e il sovrapposto (l’elaborato tecnico di piante, prospetti e sezioni con evidenziate in giallo le porzioni di pareti e strutture da demolire ed in rosso le porzioni di pareti e strutture da costruire), il progettista può finalmente stilare il computo metrico.
5) Il preventivo della ditta
Giunti a questo punto, si possono iniziare a richiedere i preventivi. Le imprese dei lavori aggiungeranno il prezzo unitario alle voci del computo metrico, specificando eventualmente anche i materiali della fornitura. Se invece voleste scegliere voi stessi pavimenti, rivestimenti, sanitari, basta chiedere al progettista di omettere nel computo metrico la fornitura di queste voci.
6) Il Coordinatore della sicurezza
Se per eseguire i lavori avete scelto più di una ditta, per legge, bisogna nominare il coordinatore della sicurezza sui cantieri tra i tecnici abilitati a questa mansione.
A questa figura spetta la redazione del Piano della Sicurezza sui Cantieri (PSC), elaborare il cronoprogramma con il diagramma di gestione delle interferenze tra lavori e inviare la Notifica Preliminare alla Asl territorialmente competente. Tuttavia, in alcuni casi, potrebbe essere obbligatorio nominare un coordinatore anche con una sola ditta incaricata.
7) Il Direttore dei lavori
Altra nomina necessaria è quella del Direttore dei Lavori (DL), che vigila, eseguendo sopralluoghi periodici a sua discrezione, sull’operato della ditta. Solitamente questo ruolo è affidato al progettista, ma può essere incaricato anche il coordinatore o un professionista esterno, purché non collegato alla ditta esecutrice.
8) La pratica edilizia
Una volta redatto il progetto, e individuate le figure necessarie, il progettista può completare la documentazione e i moduli necessari per la presentazione della pratica in Comune e, nel caso di SCIA o di CILA, contestualmente indicare anche la data di inizio lavori. Se l’abitazione si trova in zona vincolata, ad esempio in area parco o in area con vincolo idrogeologico, occorreranno anche le relative autorizzazioni prima di iniziare i lavori.

 

Ecco perché non conviene comperare casa da privati

Questi i principali motivi per i quali non conviene acquistare da privato:
1) ogni proprietario è convinto che il proprio immobile sia perfetto quindi spesso la valutazione fatta dal venditore è fuori mercato;
2) nel mercato degli affitti può succedere che vengano pubblicizzati immobili che non esistono e si può correre il rischio di venire raggirati;
3) le case che vengono messe in vendita dai privati sono solo una piccola percentuale degli immobili presenti sul mercato;
4) spesso il venditore non è a conoscenza delle procedure di compravendita e non effettua i dovuti controlli sull’immobile.

Obblighi dell’acquirente durante la compravendita immobiliare

Durante una compravendita immobiliare anche l’acquirente ha degli obblighi.
L’acquirente ha l’obbligo di verificare e confermare lo stato di fatto dell’immobile verificando la conformità alla planimetria catastale.
Inoltre deve confermare se usufruisce di agevolazioni fiscali per la prima casa e di eventuali crediti di imposta. In questo caso dovrà fornire al notaio l’atto di acquisto e di vendita della casa; confermare se si è avvalso di un mediatore e in questo caso dovrà comunicare al notaio il nominativo del mediatore.
All’atto di vendita l’acquirente dovrà fornire il certificato di stato libero o il documento dell’atto di matrimonio, un’eventuale certificazione originale notarile riguardante la vendita del suo vecchio immobile e infine una copia dei bonifici o mezzi di pagamento per caparra, prezzo dell’immobile e provvigione del mediatore.

Agricoltura: quando si applicano condizionalità e greening

Gli agricoltori che presentano la domanda Pac, e quindi hanno diritto a un pagamento, sono tenuti ad applicare le pratiche agricole per il clima e l’ambiente (greening).
Le tre misure del greening sono tre : diversificazione delle colture, mantenimento del prato permanente e costituzione di aree di interesse ecologico.
L’agricoltore che non fa domanda della Pac non è obbligato a rispettare il greening e a subire i controlli amministrativi. Attenzione dopo due anni consecutivi di mancato utilizzo i titoli PAC vengono ritirati.

La condizionalità invece si applica solo ai beneficiari che presentano domanda di pagamenti diretti, domanda di sostegno a superficie per il vino e istanze per le misure a superficie del Psr.

A chi spettano gli aiuti pubblici per l’acquisto di superfici agricole

Gli aiuti pubblici per l’acquisto di un’azienda agricola spettano solamente ai giovani agricoltori, con età inferiore ai 40 anni, che fanno il loro ingresso nel settore agricolo per la prima volta.
Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali che non hanno i requisiti sopra indicati l’unica forma di incentivo prevista è l’agevolazione fiscale legata all’acquisto.

Agevolazioni prima casa anche per i proprietari di alloggi inidonei

L’ultima sentenza della Corte di Cassazione ha dato un’interpretazione chiara sui requisiti necessari per poter usufruire delle agevolazioni “prima casa”:

  • L’agevolazione prima casa non può essere applicata a soggetti che abbiano la proprietà di una casa acquistata con tale l’agevolazione (a meno che tale immobile venga venduto prima del rogito di acquisto oppure entro 12 mesi dalla data dello stesso);
  • La proprietà di una casa nello stesso comune (non acquistata con l’agevolazione prima casa) non impedisce al soggetto di poter acquistare un altro immobile con l’agevolazione prima casa se l’abitazione già in possesso non è idonea ad essere abitata. L’inidoneità può essere di due tipi:
    a) soggettiva: legata alla situazione personale del contribuente;
    b) oggettiva: legata alle condizioni dell’edificio (ad esempio l’immobile è in rovina). Nell’inidoneità oggettiva rientra anche quella giuridica (ad esempio il proprietario non può utilizzare la casa perché concessa in affitto ad altri).

Fabbricato rurale: requisiti per ottenere la qualifica

La qualifica di ruralità comporta un beneficio per il contribuente perché non deve essere indicata la rendita del fabbricato rurale nel reddito complessivo.
Sono considerati rurali i fabbricati le cui caratteristiche rientrano nel decreto legge n. 557/1993 e siano certificati dalla specifica categoria catastale (D/10 per i fabbricati strumentali oppure A/6 per le abitazioni).
In particolare sono considerati rurali i fabbricati strumentali alle attività agricole e agrituristiche. Per i fabbricati strumentali la ruralità è data dall’uso oggettivo che viene fatto dell’immobile.
La ruralità dell’abitazione è riconosciuta solamente ai soggetti che ricoprono la qualifica di imprenditore agricolo iscritto nel Registro delle Imprese. Il terreno a cui il fabbricato è asservito non deve avere superficie inferiore a 1 ha oppure nel caso di colture in serra o colture intensive il terreno può avere una metratura di 3.000 mq. Il volume di affari deve risultare superiore alla metà del reddito complessivo del soggetto che conduce il fondo.