La qualifica di ruralità comporta un beneficio per il contribuente perché non deve essere indicata la rendita del fabbricato rurale nel reddito complessivo.
Sono considerati rurali i fabbricati le cui caratteristiche rientrano nel decreto legge n. 557/1993 e siano certificati dalla specifica categoria catastale (D/10 per i fabbricati strumentali oppure A/6 per le abitazioni).
In particolare sono considerati rurali i fabbricati strumentali alle attività agricole e agrituristiche. Per i fabbricati strumentali la ruralità è data dall’uso oggettivo che viene fatto dell’immobile.
La ruralità dell’abitazione è riconosciuta solamente ai soggetti che ricoprono la qualifica di imprenditore agricolo iscritto nel Registro delle Imprese. Il terreno a cui il fabbricato è asservito non deve avere superficie inferiore a 1 ha oppure nel caso di colture in serra o colture intensive il terreno può avere una metratura di 3.000 mq. Il volume di affari deve risultare superiore alla metà del reddito complessivo del soggetto che conduce il fondo.
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Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa
Nel caso di riacquisto di una nuova prima casa, e l’alienazione entro un anno dell’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa, al contribuente spetta un credito di imposta pari all’imposta di registro o Iva versata in relazione al precedente acquisto effettuato con le agevolazioni prima casa.
Il credito di imposta compete in misura pari all’imposta di registro o IVA assolta in occasione dell’acquisto dell’abitazione alienata (al massimo da un anno) e non può comunque superare l’importo dell’imposta dovuta ai fini dell’acquisto della nuova casa.
Ristrutturazione della cucina: detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie
La ristrutturazione integrale della cucina, ivi compresi gli impianti, rientra negli interventi di tipo straordinari e può fruire della detrazione del 50% prevista per le ristrutturazioni edilizie. In questo caso tutte le spese sono detraibili, comprese quelle di manutenzione ordinaria come la sostituzione delle mattonelle.
Inoltre, in questo caso, si può fruire anche della detrazione del 50% per l’acquisto dei mobili per un importo massimo di 10.000 € per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici di classe A+ (classe A per i forni).
Imu, come contestare una richiesta di pagamento
Imu è l’acronimo di Imposta Municipale Unica: più comunemente conosciuta come tassa sulla casa, è dovuta sul patrimonio immobiliare. Viene solitamente determinata in base alla rendita catastale dell’immobile, applicando un’ aliquota stabilita da ogni Comune.
Il contribuente che riceve un avviso di accertamento per l’Imu, ha a disposizione i seguenti mezzi di tutela:
- definizione agevolata;
- istanza di autotutela;
- accertamento con adesione;
- ricorso in Commissione Tributaria.
La definizione agevolata si ha quando il contribuente decide di pagare l’importo contestato entro 60 giorni, rinunciando contestualmente al ricorso, ottenendo, in tal modo, la riduzione a un terzo delle sanzioni applicate. Si comprende che, poiché essa implica la rinuncia al ricorso e a ogni forma di contestazione, è consigliabile solo nel caso in cui l’avviso di accertamento sia fondato e legittimo sotto ogni aspetto, compresa la procedura di notifica.
Se nell’avviso di accertamento il contribuente riscontra errori o, comunque, motivi di illegittimità facilmente dimostrabili (ad esempio, nel caso di pagamento già effettuato), può inviare al Comune la cosiddetta istanza di autotutela, con cui chiedere formalmente l’annullamento e/o la rettifica totale o parziale dell’avviso di accertamento.
Al suo interno, occorre indicare:
- l’atto di cui viene chiesto l’annullamento (totale o parziale);
- i motivi per cui si ritiene tale atto illegittimo e, quindi, annullabile, documentandoli opportunamente .
Questo strumento non determina alcuna sospensione né interruzione dei termini per proporre ricorso in Commissione Tributaria.
Lo strumento dell’accertamento con adesione si può utilizzare solo per gli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione. In pratica, quando l’accertamento si basa su elementi non del tutto certi e che possono essere valutati diversamente: il contribuente, infatti, chiede all’ufficio competente di rivedere la valutazione degli oggetti presenti nell’avviso di accertamento e di ricalcolare l’importo dovuto, i relativi interessi e le sanzioni.
Il risultato di tale richiesta sarà la sospensione dei termini per l’impugnazione e quelli di pagamento del tributo per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione. Entro 15 giorni dal ricevimento dell’accertamento con adesione, il contribuente viene contattato per concordare un incontro durante il quale potranno essere effettuati tutti gli approfondimenti del caso. Se le parti riescono a trovare un accordo, viene redatto un atto di accertamento con adesione in duplice copia che va sottoscritto dal contribuente (o dal suo procuratore) e dal responsabile dell’ufficio o suo delegato. In tal modo, si applicherà la sanzione pari ad un quarto del minimo previsto dalla relativa normativa.Se, invece, non si raggiunge l’accordo o nel caso in cui il contribuente non si presenti all’incontro, decade il diritto all’accertamento con adesione.
L’ultimo strumento a difesa del contribuente è la presentazione di un ricorso in Commissione Tributaria Provinciale, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento (salva la sospensione di 90 giorni se è stato richiesto l’accertamento con adesione, nonchè la sospensione feriale dal 1 agosto al 15 settembre), eccependo ogni vizio, formale e di merito, relativo all’avviso di accertamento, indipendentemente dalla violazione contestata.
Bonus ristrutturazioni: trasferimento del credito d’imposta solo per intero
Il contribuente può cedere il credito d’imposta per tutti gli interventi sul risparmio energetico qualificato (non solo quelli sulle parti comuni ma anche quelli sulle singole unità) ai fornitori e ad altri soggetti privati solo per intero e non in parte.
Gli incapienti possono cedere il credito d’imposta, sempre per intero, ai fornitori e ad altri soggetti privati come istituti di credito e intermediari finanziari.
LA CHIESA DI SANTA MARIA PRESSO SAN SATIRO E L’ILLUSIONE OTTICA DI BRAMANTE
Nel centro storico di Milano, precisamente in via Torino, si trova una delle Chiese più belle e caratteristiche della nostra città: la chiesa di Santa Maria presso San Satiro.
Essa fu edificata dal Bramante alla fine del Quattrocento ed è definita un vero e proprio gioiello di architettura bramantesca.
Al suo interno infatti, dietro l’altare, sembra ci sia un grande spazio, un’abside regolare, ben completata da colonne e decorazioni.
La realtà invece non è questa, si tratta infatti di un’illusione ottica.
Per renderci conto che si tratta appunto di un’illusione ottica bisogna arrivare proprio vicino all’altare, quasi toccare con mano poiché dietro l’altare non si passa, c’è poco meno di un metro di spazio. Insomma non esiste nella realtà l’abside così come appare.
Questo “inganno prospettico” venne realizzato perché la diocesi, al momento di costruire la Chiesa, non ebbe i necessari permessi e uno spazio ridotto avrebbe richiesto un altro progetto, oppure reso impossibile la creazione dell’opera.
Bramante accettò la sfida e riportò in scala le stesse misure presenti nel progetto d’origine.
La finta abside infatti, anziché misurare 9 metri e 70 cm, misura appena 97 cm e rappresenta una delle molteplici meraviglie presenti nella nostra città che richiama circa 200 mila visitatori l’anno.
Da non perdere anche la vista del retro della chiesa in via Falcone, dove constatare che le misure dell’abside sono ridottissime e dimostrano la genialità nella realizzazione di uno spazio illusorio che applica dal vivo le regole della prospettiva.
Milano e le sue vie
Vi siete ma chiesti quali siano le vie più belle della nostra città?
A questa domanda, non è possibile dare una risposta obbiettiva.
Noi qui di seguito, Vi segnaliamo le vie a nostro avviso più interessati:
Via Manzoni: parte dal Teatro alla Scala con accanto Palazzo Marino ed arriva fino ai giardini di Porta Venezia. Essa veniva considerata nell’800 come la strada più lussuosa d’Europa;
Corso Garibaldi: da Corso Como a Via Pontaccio, è considerata la strada più amata dai milanesi. Prima dell’unità d’Italia, veniva chiamata “Corso di Porta Comasina” perché puntava verso Como.
Via Brera: qui, il simbolo principale è rappresentato dalla Pinacoteca. Essa ospita una delle più celebri collezioni di pitture italiane, tra le quali ricordiamo la Cena in Emmaus del Caravaggio e Il bacio di Hayez. All’inizio del 900’ Brera era la via dell’amore, in quanto vi erano presenti i più frequentati bordelli della città. A partire dagli anni 50’ invece, divenne la via degli artisti.
C.so Buenos Aires: considerata la strada del commercio, qui sono presenti circa 300 punti vendita. Secondo alcune statistiche, circa 100.000 persone percorrono ogni giorno i suoi 1600 mt di lunghezza, rendendola una delle più lunghe passeggiate commerciali d’Europa;
Via Montenapoleone: è la regina del quadrilatero della moda. Essa è famosa in tutto il mondo per i numerosi negozi di alta moda qui presenti.
C.so Venezia: considerata la strada dei nobili, come già detto nel nostro precedente articolo, qui sorsero i primi giardini pubblici della città.
Corso di Porta Ticinese: strada molto amata dai giovani e dagli appassionati di moda da strada.
C.so Di Porta Romana: collega Piazza Missori con Piazzale Medaglie d’Oro. Secondo una vecchia leggenda in passato vi abitava il diavolo.
C.so Vittorio Emanuele: collega il Duomo con San Babila, ed è una delle strade più antiche della nostra città.
Via Torino: è la via della street fashion. Da visitare, oltre che per lo shopping, anche per le tre belle chiese qui presenti: quella di San Giorgio, quella di San Sebastiano, e quella di San Satiro, con il famoso abside dalla prospettiva “magica” del Bramante.
E voi….dove sognate di abitare?
Avete adocchiato una casa nella Vostra via preferita , ma non c’è il cartello di vendesi?
Fateci sapere con un commento la Vostra preferenza.
Atto di compravendita: corrispondenza tra dati catastali e stato di fatto dell’immobile
L’art. 19 del DL 78/2010 prevede negli atti di compravendita l’inserimento da parte del notaio di una dichiarazione con la quale il venditore afferma che i dati catastali e la planimetria catastale sono conformi allo stato di fatto dell’immobile.
Qualora vi fosse una falsa dichiarazione si potrebbe arrivare a dichiarare nullo l’atto di compravendita.
Occorre tuttavia sottolineare che non tutte le difformità comportano la nullità dell’atto.
Detrazioni per impianto di riscaldamento ex novo
La creazione di un impianto di riscaldamento completo ex novo (in un immobile privo di riscaldamento) usufruisce della detrazione del 50% nei limiti di 96.000 €. Per ottenere la detrazione è necessario pagare le fatture con bonifico bancario o postale. Non è possibile usufruire della detrazione del 65% perché l’immobile, prima dell’inizio dei lavori, era privo dell’impianto di riscaldamento.
Viene applicata l’IVA al 10%, sino alla raggiungimento del valore della manodopera utilizzata nello svolgimento dei lavori (corrispettivo per l’installazione e per le materie prime), mentre viene adottata l’IVA al 22% per la parte eccedente.
Ripartizione delle spese relative all’scensore in un condominio privato
Le spese ordinarie e straordinarie dell’ascensore possono essere regolate oltre che dall’art. 1124 del Codice Civile anche dal regolamento condominiale. Può essere quindi previsto un aumento della contribuzione del pagamento delle spese per il maggior uso dell’ascensore in base ai componenti dei nuclei famigliari. Ciò può essere deliberato, in assenza di disposizioni contrarie del regolamento condominiale, dall’assemblea condominiale con la maggioranza regolamentare (maggioranza degli intervenuti oltre a 500 millesimi).