Ho acquistato un appartamento che è stato da poco ristrutturato dal precedente proprietario fruendo della detrazione del 50 per cento. Nell’atto di vendita le rate della detrazione sono state trasferite a me. Essendo io a carico del coniuge convivente posso trasferire a lui le detrazioni anche se io sono proprietaria della casa al 100%?
Nell’ipotesi che un coniuge abbia acquisito il diritto alla detrazione del 50 per cento (o del 65 per cento) a seguito dell’acquisto di un fabbricato ristrutturato che fruiva dei benefici fiscali il coniuge convivente non ha diritto a subentrare al coniuge e a fruire delle detrazioni.
La legge stabilisce che il coniuge convivente ha diritto a fruire della detrazione sole se, fin dall’origine, sostiene direttamente le spese (fatture a lui intestate e bonifici da lui eseguiti).
Non può subentrare nel diritto acquisito dal coniuge convivente a seguito del trasferimento del bene.
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ACCORDO SUL PREZZO DEL LATTE TRA GLI ALLEVATORI E ITALATTE
Nel 2017 il prezzo del latte alla stalla registrerà incrementi che ricalcano l’andamento del mercato, dopo quasi due anni di discesa sotto la soglia dei costi di produzione. Questo grazie all’importante accordo annunciato dalla Coldiretti e dalle altre organizzazioni agricole e cooperative. L’intesa è stata siglata con Italatte che fa capo al gruppo Lactalis la più importante industria casearia a livello nazionale.
Tale intesa prevede una quotazione minima di 37 centesimi al litro a gennaio, che salirà a 38 centesimi a febbraio per arrivare ai 39 centesimi di marzo e aprile.
Il mercato di riferimento per la quotazione sarà quello lombardo.
L’accordo viene esteso anche a quei contratti già siglati e in scadenza a marzo 2017.
Per quanto concerne la definizione del prezzo cambia il sistema di indicizzazione nel quale viene inserito, per una quota del 30%, anche il valore del Grana Padano che diventa uno dei parametri base (il restante 70% sarà legato alla media del latte dei 28 Paesi UE).
Si terrà conto della quotazione formulata su questa indicizzazione solo se sarà superiore al prezzo minimo stabilito nell’accordo
Gli allevatori non saranno più costretti a limitare la quantità munta in base agli accordi di ritiro, ma dovranno solo comunicare la produzione stimata nel 20l7.
L’accordo prevede inoltre che a scadenza venga subito aperto un tavolo di confronto per stabilire il prezzo nei mesi successivi.
DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL LOCATORE ALLA PRIMA SCADENZA
Avendo i contratti di locazione una lunga durata si rende di fondamentale importanza la disdetta del contratto da parte del locatore al fine di interrompere il prosieguo del rapporto, dopo una prima scadenza obbligatoria, e di reimpossessarsi dell’immobile.
La disdetta deve manifestare al conduttore la seria intenzione di non rinnovare il contratto alla scadenza. Il contenuto non deve lasciare nel conduttore il minimo dubbio sull’intenzione di impedirgli di occupare l’immobile oltre la scadenza del contratto.
Immobili abitativi
Prima scadenza
Nei contratti a uso di abitazione, disciplinati dalla legge 431/1998, alla prima scadenza il locatore può riottenere la disponibilità dell’immobile purché abbia dato disdetta al conduttore inviandogli almeno sei mesi prima della scadenza una raccomandata con avviso di ricevimento contenente l’indicazione del motivo (tra quelli elencati dall’articolo 3, comma 1, della legge citata) per cui non intende far proseguire il contratto di locazione in corso.
Motivi tassativi
I motivi devono essere esattamente specificati, così da consentire al conduttore di verificarne la fondatezza e di controllare, dopo l’avvenuto rilascio, l’effettiva destinazione dell’immobile all’uso indicato.
I possibili motivi sono i seguenti:
– il locatore intende destinare l’immobile a uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado oppure all’esercizio di attività dirette a perseguire finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto, con contestuale offerta al conduttore di altro immobile idoneo;
– il conduttore dispone di un alloggio libero e idoneo nello stesso comune ove si trova l’immobile locato oppure non occupa continuativamente l’immobile senza giustificato motivo;
– l’unità immobiliare locata è compresa in un edificio gravemente danneggiato da ricostruire o da ristrutturare integralmente o è sita all’ultimo piano e il proprietario intende eseguire sopraelevazioni
– il locatore intende vendere l’immobile a terzi e non ha la proprietà di altri immobili a uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Al conduttore spetta in tal caso il diritto di prelazione, da esercitare entro 60 giorni dal momento in cui il locatore gli comunica in modo esatto le condizioni della vendita.
L’omessa indicazione del motivo rende nullo il diniego di rinnovo, con la conseguenza che il contratto prosegue anche per il successivo periodo previsto dalla legge.
Se il locatore riacquista la disponibilità dell’alloggio a seguito del diniego di rinnovazione e non lo adibisce nel termine di 12 mesi all’uso dichiarato, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni del contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento del danno.
Seconda scadenza
Alla seconda scadenza del contratto non occorre motivare la ragione per cui si nega il rinnovo e il locatore può, previa disdetta da inviare sempre nel termine di legge (sei mesi per le abitazioni, un anno per l’uso di-verso), ottenere la cessazione del contratto per scadenza del termine di durata del contratto.
In assenza di disdetta il contratto si rinnova tacitamente alle medesime condizioni.
Immobili non abitativi
Anche per i contratti a uso diverso dall’abitazione giunti alla prima scadenza, il locatore può negare il rinnovo, solo nei casi indicati dall’articolo 29 della legge 392/1978, con comunicazione da inviare almeno 12 mesi prima della scadenza.
Non serve indicare alcun motivo per la seconda scadenza e la disdetta dovrà limitarsi a manifestare una ferma volontà di non fare proseguire oltre la locazione.
I disagi che il conduttore subisce a seguito della disdetta sono però tutelati dal riconoscimento dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale.
Il conduttore matura il diritto a conseguire una indennità pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto, che divengono 21 per le locazioni alberghiere, a condizione che lo svolgimento di queste attività comporti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori (articolo della legge 392/1978).
L’indennità raddoppia se, entro un anno dall’avvenuto rilascio, l’immobile viene da chiunque altro, locatore compreso, adibito all’esercizio della medesima attività prima svolta dal conduttore uscente, o comunque compresa nella stessa tabella merceologica, che sia affine a quella dell’uscente.
TERMOVALVOLE
Conteggio del calore, costi e bonus fiscali
Cosa è la termoregolazione
Una valvola, nel punto in cui i tubi che arrivano dalla caldaia centralizzata si connettono con ogni radiatore, regola il flusso di acqua calda. Nel caso di edifici con distribuzione orizzontale, dove una sola tubazione ripartisce l’acqua al sistema (sia esso a caloriferi o radiante) sarà introdotto un dispositivo di regolazione del flusso nel punto di ingresso dell’acqua calda nell’alloggio e lo stesso sarà collegato o a singole termovalvole poste sui radiatori o a un termostato o cronotermostato unico (proprio come quello delle caldaie autonome), capace di regolare l’accensione o spegnimento del flusso in funzione della temperatura impostata.
Cosa è la contabilizzazione
La contabilizzazione serve a quantificare il consumo di ogni unità immobiliare. Anche in questo caso, a seconda che l’edificio sia a colonne montanti (cioè diversi tubi salgono verticalmente fra gli alloggi e servono ciascuno uno o più caloriferi per piano) o a distribuzione orizzontale, verranno inseriti sui singoli caloriferi piccoli apparecchi, che si chiamano ripartitori, oppure viene Inserito un sottocontatore o contabilizzatore alla tubazione di ingresso in casa.
I costi e i bonus fiscali
II costo per installare una singola valvola termostatica può variare molto e oscilla, in media, fra i 70 e i 100 euro. A questa cifra va aggiunta la spesa per i contabilizzatori o il sotto contatore e il termostato. Per coprire i costi è possibile fruire della detrazione fiscale al 65% nel caso in cui l’intervento sia contestuale ai cambio di caldaia e del 50% se riguarda il solo inserimento dei nuovi dispositivi.
Le maggioranze in assemblea
La scelta dell’impresa termotecnica a cui affidare i lavori di installazione di valvole termostatiche e ripartitori o contabilizzatori avviene in assemblea di condominio con la maggioranza semplice (un terzo dei condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’edificio). Il quadro cambia nel caso in cui si decida di applicare la ripartizione introdotta dal 141/2016, derogando alla norma Uni 10200, in questo caso, è necessaria la maggioranza dei presenti che rappresentino almeno i 500 millesimi.
L’assemblea condominiale non può stabilire la quota fissa, serve il parere del tecnico
Il Dlgs 18 luglio 2016 n.141 ha apportato integrazioni al Dlgs 4 luglio 2014 n. 102 confermando la scadenza del 31 dicembre 2016 per l’installazione delle termovalvole. In difetto, per ciascun proprietario è prevista una sanzione amministrativa da € 500 a € 2.500.
Le principali novità apportate dal Dlgs 141/2016 riguardano il criterio di ripartizione della spesa del riscaldamento.
a) Il riparto
Viene confermato che, a tal fine, occorre fare ricorso alla norma Uni 10200. Come in precedenza, non è possibile integrare i calcoli utilizzando i coefficienti correttivi per compensare le maggiori dispersioni all’ultimo e al primo piano. L’assemblea non potrà che approvare, salvo errori, i calcoli effettuati dal professionista incaricato.
Del tutto nuova, invece, l’alternativa contenuta nella recente modifica legislativa. Qualora vi siano particolari criticità dovute a notevoli dispersioni dall’involucro edilizio tali da evidenziare differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio superiori al 50 per cento, è possibile non applicare la norma Uni 10200. Tale circostanza, però, deve risultare da una relazione tecnica asseverata. Non è chiaro come debba essere calcolata la differenza. Si ritiene che il tecnico debba calcolare i fabbisogni di tutti gli appartamenti e, conseguentemente, accertare quale sia la media. Questo dato dovrà essere superato del 5o% al fine della ricorrenza del requisito richiesto. In tal caso l’assemblea (con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà dei millesimi) potrà decidere se applicare o meno la norma Uni 10200. In caso negativo, la spesa del riscaldamento dovrà essere suddivisa almeno per il 70% sulla base dei consumi effettivi (prelievi volontari di energia termica). Anche in questo caso non sarà possibile introdurre coefficienti correttivi. Gli importi rimanenti potranno essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate.
b) La flessibilità
La differenza sostanziale rispetto all’applicazione della Uni 10200 consiste nella non necessità di provvedere al calcolo della nuova tabella millesimale. Questa avrebbe dovuto essere stimata sulla base del fabbisogno. In tal caso, però, gli appartamenti sfavoriti sarebbero stati ulteriormente svantaggiati. Decidendo circa la non applicazione della Uni 10200, quindi, le voci di spesa indicate potranno essere ripartite più omogeneamente. Potranno essere utilizzati anche i vecchi millesimi del riscaldamento. Questi ultimi, dovesse invece trovare applicazione la Uni 10200, cesserebbero di avere efficacia. È, in ogni caso, fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di contabilizzazione e termoregolazione, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le nuove modalità di ripartizione della spesa introdotte con il Dlgs 141/2016 sono facoltative nei condomini ove alla data di entrata in vigore dello stesso (26 luglio 2016), si sia già provveduto all’installazione dei dispositivi di legge e alla relativa suddivisione delle spese. La violazione del criterio legale di ripartizione della spesa vedrà l’irrogazione della sanzione amministrativa da € 500 a € 2.500 in capo al condominio.
INFISSI, COME OTTENERE LA DETRAZIONE DEL 65%
La sostituzione degli infissi in un appartamento dotato di riscaldamento autonomo fruisce della detrazione del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici a condizione che gli stessi rispettino i requisiti di trasmittanza termica stabiliti nell’allegato B del DM 11 marzo 2008.
Per quanto concerne la documentazione tecnica richiesta, è da evidenziare che, nell’ipotesi di sostituzione delle finestre e infissi in singole unità immobiliari, non è più necessario acquisire l’attestato di qualificazione/certificazione energetica dell’edificio e che, per la scheda informativa dei lavori può essere utilizzato lo schema contenuto nell’allegato F del Dm 19 febbraio 2007 (che può essere compilato direttamente dal contribuente).
Una volta acquisita l’asseverazione di un tecnico abilitato che certifichi i requisiti di trasmittanza, che deve essere necessariamente conservata ed esibita in caso di eventuale accertamento fiscale, il contribuente dovrà inviare all’Enea (tramite il programma informatico disponibile sul sito internet www.acs.enea.it) la sola scheda informativa dei lavori realizzati, entro i 90 giorni successivi all’ultimazione dell’intervento (da intendersi coincidente con la data del “collaudo” delle nuove finestre).
Se gli infissi non presentano i requisiti di trasmittanza termica previsti dalla legge è possibile applicare, in alternativa, la detrazione del 50%. In tal caso, basta pagare le fatture con bonifico bancario o postale.
UN’ANALISI IN 5 PUNTI SUL PERCHÉ SIAMO ARRIVATI A QUESTA SITUAZIONE NEL MERCATO IMMOBILIARE
UN’ANALISI IN 5 PUNTI SUL PERCHÉ SIAMO ARRIVATI A QUESTA SITUAZIONE NEL MERCATO IMMOBILIARE.
Perché il mercato immobiliare non è più quello di una volta? Cosa ha provocato questo crollo dei prezzi e le difficoltà nella vendita?
- PASSAGGIO DALLA LIRA ALL’EURO.
Questa idea di avere una moneta unica per tutti i Paesi della zona Euro e l’idea di avere in mano delle nuove banconote piaceva a molti, ma ben presto l’effetto novità sparisce e con il tempo cominci a raccogliere i frutti di ciò che hai seminato. Risultato? Prezzi raddoppiati. Sicché i 100.000 Euro di oggi sono pari a 193.627.000 Lire; adesso pensate a cosa potevate comprare fino al 2001 con circa 193 milioni di lire e cosa potete comprare oggi con 100.000 Euro. Rapportato al settore immobiliare, i prezzi degli immobili stanno praticamente tornando ai valori della lira, ma espressi in Euro.
- DECRETO BERSANI. (LEGGE 296/2006 – FINANZIARIA 2007)
Questo decreto ha introdotto l’obbligatorietà di procedere alla registrazione delle scritture private non autenticate di natura negoziale, per esempio i preliminari di compravendita.
Questo decreto, creato ad hoc per contrastare il nero nelle operazioni immobiliari, ha messo in ginocchio non poco il settore e soprattutto i costruttori, abituati a percepire parte del prezzo “cash” per pagare meno tasse. Era un vantaggio sicuramente anche per l’acquirente, ma in primis per i costruttori.
- LIBERA CONCESSIONE DI MUTUI E FINANZIAMENTI.
Nell’ultimo decennio siamo stati abituati a fare finanziamenti per tutto: cellulari, televisori, viaggi, ecc… mentre i nostri genitori o i nostri nonni acquistavano solo quando avevano i soldi in tasca: era una buona abitudine.Nel periodo d’oro dell’immobiliare, si concedevano mutui pari al 110% del valore dell’immobile su redditi spesso insufficienti.
- AUMENTO DELLA TASSAZIONE IMMOBILIARE.
Per un mercato immobiliare che era in difficoltà cosa pensa bene di fare Monti? Aumenta la tassazione immobiliare attraverso l’IMU.Per gli immobili di natura strumentale, l’IMU arriva addirittura a triplicare il valore dell’ICI, disincentivando l’acquisto di immobili.Questo, unitamente all’aumento dell’IVA, della tassa rifiuti, ecc… ha scoraggiato gli italiani dall’investire nel mattone: rifugio, da sempre, dei propri risparmi.
- NESSUN FRENO ALLE NUOVE COSTRUZIONI.
Ma tutti questi cantieri costruiti negli ultimi tempi, a chi sono destinati? Una famiglia non ha bisogno di due prime case per vivere così come le aziende che non investono in immobili se non ne hanno bisogno per la loro attività.Il circolo è vizioso perché i Comuni campano principalmente con i soldi degli oneri di costruzione.Gli ultimi PGT (Piano di Governo del Territorio) hanno come base la riqualificazione delle aree esistenti, ma siamo pieni di cantieri fermi e di immobili vuoti.
ECCO LE STRATEGIE NECESSARIE, DA ADOTTARE PER FARI RIPARTIRE IL MERCATO IMMOBILIARE :
- L’ASSESTAMENTO DELL’EURO
- ABBASSAMENTO DELLE TASSE SULLA PROPRIETÀ.
- ASSORBIMENTO DI ALMENO IL 30-40% DEGLI IMMOBILI IN VENDITA.
Purtroppo non è possibile adottare un provvedimento alla volta, ma occorre studiare una strategia, fatta di tanti punti, atta a migliorare definitivamente la situazione immobiliare.
Non dimentichiamoci che l’edilizia dà da mangiare a moltissime persone tanto da essere spesso riconosciuta come il vero motore economico della nostra Nazione.
QUAL È LA COSA CHE DÀ PIÙ FASTIDIO AD UN POTENZIALE ACQUIRENTE QUANDO CERCA TRA GLI ANNUNCI IMMOBILIARI.
QUAL È LA COSA CHE DÀ PIÙ FASTIDIO AD UN POTENZIALE ACQUIRENTE QUANDO CERCA TRA GLI ANNUNCI IMMOBILIARI.
Oramai internet, come ben immaginerai, ha preso il sopravvento su tutte le altre forme di ricerca da parte dei potenziali acquirenti. I motivi sono vari e te ne elenco alcuni:
- non devi passare giornate a cercare cartelli o recuperare giornali in giro per il mondo;
- da un annuncio immobiliare presente su internet puoi ottenere molte informazioni;
- possibilità di salvare ricerche e tenere sotto controllo gli immobili di tuo interesse;
- possibilità di ricerca 24 ore su 24 e 7 giorni su 7;
- puoi mandare un’email per ricevere maggiori informazioni e/o prendere appuntamenti in base ai tuoi orari e a quelli dell’Agenzia Immobiliare;
Da una nostra statistica di ufficio, ormai più del 70% dei contatti in entrata, arrivano da internet.
C’è una cosa che dà un fastidio incredibile al Cliente che sta cercando un immobile: trovare lo stesso annuncio immobiliare proposto da più Agenzie Immobiliari.
Ma non solo…trovarlo anche con:
- superfici diverse
- prezzo diverso
- indicazione di impianti esistenti in un annuncio e non esistenti in un altro
- ubicazione imprecisa
Mettiti un attimo nei suoi panni ed immagina la seguente scena: trovi un immobile interessante e salvi la ricerca; successivamente vedi lo stesso immobile proposto da un’altra Agenzia Immobiliare, ma noti che le indicazioni relative a superfici sono diverse ed anche il prezzo lo è: salvi anche questa ricerca. Scorri la pagina e trovi ancora lo stesso immobile con indicazioni diverse. Ti arrabbi e hai tutte le ragioni per farlo. Salvi anche questo ed il giorno successivo chiami l’Agenzia Immobiliare che espone il prezzo più basso (sarà quello effettivo?!…magari non è stato neanche autorizzato ed è soltanto uno stratagemma da parte dell’Agenzia Immobiliare che sapendo della situazione sfrutta l’occasione per farsi contattare per prima).Nella maggior parte dei casi, invece sai cosa succede? Il Cliente salva l’annuncio e non chiama nessuno. Rimane in attesa di avere una situazione più chiara.
COME RISOLVERE IL PROBLEMA ED AUMENTARE LE POSSIBILITÀ DI VENDERE IL TUO IMMOBILE.
Prendi una decisione: o vendi l’immobile privatamente o affidati ad un’Agenzia Immobiliare .
Se non sei soddisfatto cambiala, ma non affidarti a più Agenzie Immobiliari. Un dato statistico acclarato dice che all’aumentare del numero di Agenzie Immobiliari diminuiscono in maniera vertiginosa le potenzialità di vendita.Il motivo è semplice: le Agenzie Immobiliari non avendo un obbligo morale e scritto di impegnarsi nella vendita del tuo immobile, non investiranno e le possibilità di vendita del tuo immobile si riducono alla casualità.
Quindi se vuoi affidarti al caso dai il tuo immobile a più Agenzie Immobiliari, mentre se vuoi vendere con serietà ed impegno affidati ad una sola Agenzia Immobiliare.
CARATTERISTICHE CHE DOVREBBE AVERE OGNI AGENTE IMMOBILIARE
CARATTERISTICHE CHE DOVREBBE AVERE OGNI AGENTE IMMOBILIARE.
- Un buon Agente Immobiliare è onesto.La chiave per avere una carriera lunga e di successo nel Real Estate è avere una buona reputazione, che può essere guadagnata soltanto lavorando con onestà verso i propri Clienti.
- Un buon Agente Immobiliare è trasparente.L’Agente Immobiliare trasparente è quella persona che ti avvisa se l’immobile è vendibile o acquistabile, per esempio. L’Agente Immobiliare trasparente non ti nasconde nulla che possa danneggiarti. La trasparenza è una di quelle buone abitudini che dovrebbero avere tutti i Professionisti.
- Un buon Agente Immobiliare è un imprenditore auto-motivato. Anche se lavora per una società, un buon Agente Immobiliare rispetta il proprio capo e sa che deve essere auto-disciplinato, concentrato e determinato ad avere successo.
- Un buon Agente Immobiliare è un risolutore di problemi.Non prende un NO come risposta e trova soluzioni creative a qualsiasi problema o a potenziali problemi che si potrebbero incontrare. Un Professionista deve sempre fornire delle soluzioni sul quale poi fare la scelta. Un buon Agente Immobiliare risolve problemi !
- Un buon Agente Immobiliare è capace di ascoltare.L’Agente Immobiliare non deve mai permettersi di giudicare il Cliente in base al proprio portafoglio, al tipo e qualità di immobile che sta cercando, ecc… . Un buon Agente Immobiliare deve saper ascoltare e capire le esigenze del Cliente ed accompagnarlo alla conclusione dell’affare indipendentemente da quanto ho scritto.
- Un buon Agente Immobiliare è tenace.Non ha dubbi sulla conclusione dell’affare e non molla fino a quando non ci riesce.
- Un buon Agente Immobiliare è sempre sul pezzo.L’Agente Immobiliare quando ritira un incarico, ha una durata di tempo limitata per vendere/affittare o ricercare un immobile ed il buon Agente Immobiliare mantiene costante il suo interesse per tutta la durata del tempo continuando a perseverare nelle sue attività.
- Un buon Agente Immobiliare è organizzato.Ha dietro strategie di commercializzazione e di vendita, sa come muoversi e gestire l’affare. Non dà mai modo di pensare che stia perdendo il controllo della situazione. Spesso ha una struttura dietro che lo supporta offrendo un ottimo servizio al Cliente.
- Un buon Agente Immobiliare pre-qualifica il Cliente.Un buon Agente Immobiliare sceglie bene i propri Clienti facendo selezione sia degli immobili da acquisire che dei Clienti da aiutare nella ricerca.
“ DA NOI IL VERO PROTAGONISTA E’ IL CLIENTE”
la regola su cui poggia il mercato immobiliare ..
LA REGOLA SU CUI POGGIA L’INTERO MERCATO IMMOBILIARE È UNA SOLA:
il mercato immobiliare ha sempre ragione !!!
Tre sono punti fondamentali :
- I poteri speciali di venditore e acquirente.
- Non importa quello che pensi tu, conta quello che vuole il Cliente.
- L’ immobile non si vende per due motivi: o non lo vuole nessuno o per il prezzo.
il venditore ha il potere per rifiutare qualsiasi proposta economica, ma per decidere di vendere ha sempre bisogno di qualcuno che monetizzi il valore del suo bene ovvero che sia disposto a pagarglielo. Ci sono Clienti che rifiutano cifre mostruose per il proprio immobile e poi dopo due-tre anni rivenderlo al 20-25% in meno oppure vedere rifiutare più proposte allo stesso prezzo perché ritenute troppo basse, quando invece il prezzo era congruo e si erano trovati addirittura più di un Cliente disposto a comprarlo.
“ L’unico potere che ha il venditore è quello di decidere di non vendere il proprio immobile ”
L’acquirente ha un potere magico, ovvero ha la capacità di trasformare i mattoni in soldi. L’acquirente è capace di risolvere il problema del Venditore. Per “problema” intendiamo la vendita forzata perché si ha l’acqua alla gola, per problema intendiamo la volontà di voler vendere un immobile, Che il Venditore abbia o meno bisogno di denaro, mettere in vendita un immobile sposta parte delle proprie unità di attenzione, in quella direzione creando di fatto “un problema”. L’acquirente va trattato con cura, va coccolato e rassicurato sull’acquisto e sicuramente questa attività non può farla il venditore in quanto sarebbe troppo palese il conflitto d’interessi. Per ognuno di noi, d’altronde, il proprio immobile è migliore di quello del vicino. Ecco quindi che entra in gioco la figura dell’Agente Immobiliare, quale parte neutrale.
Il mercato immobiliare è fatto di immobili che per quanto possano essere fatti di pietra, di mattoni, di legno, ecc… portano con sé un valore emozionale che è impossibile da quantificare, in quanto le emozioni non hanno un valore scambiabile. Le emozioni sono nostre e non trasferibili, quindi è opportuno che ad accompagnarci in una vendita o un acquisto sia una persona che abbia le capacità e le conoscenze adatte per essere obiettivo, ma che allo stesso tempo abbia anche l’empatia per capirci.
Il professionista più adatto è sicuramente l’Agente Immobiliare.