In caso di compravendita di capannone agricolo, destinato a demolizione integrale, con annessa porzione di terreno edificabile non è applicabile l’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
L’agenzia delle Entrate suggerisce di scindere la compravendita del solo capannone agricolo, cui l’agevolazione è applicabile, dalla compravendita dell’area edificabile che invece è soggetta a tassazione ordinaria.
La Cedolare Secca per i negozi nella Legge di Bilancio 2020
Con la Legge di Bilancio 2020 non è stata confermata la proroga della cedolare secca per i negozi. Nonostante le proposte della maggioranza, il regime agevolato sugli affitti non verrà confermato nel 2020.
La tassa piatta del 21% applicata ai negozi era in scadenza al 31 dicembre 2019, e la tassazione agevolata sarà applicabile soltanto ai contratti firmati entro la fine dell’anno e, naturalmente avrà valore per tutta la durata del contratto di locazione.
Ricordiamo che la scelta di avvalersi dell’opzione cedolare secca spetta solo alla proprietà ed è revocabile solo ed esclusivamente dalla stessa.
Come dipingere le pareti di casa, tante idee
I colori piacciono a tutti, specie ai bambini. Quanto desideri che entrino a far parte della tua vita? Se non sai come dipingere le pareti di casa, ecco tante idee, tutte per te.
Come dipingere le pareti di casa, ecco tante idee per trovare quella giusta
Per una volta dimenticati di tutte quelle che sono le regole inviolabili sul colore e le tendenze sui colori dell’anno, di tutte quelle cose, cioè, che possono condizionare le tue scelte per dipingere le pareti della tua casa.
Sentiti libero di scegliere e di esprimerti come più ti piace. Quando l’espressione è soprattutto arte, non esistono regole che non possano venire infrante. Anzi, tutto ciò è necessario per andare oltre. Senza Pablo Picasso e Georges Braque, per fare un esempio, probabilmente non avremmo mai conosciuto il Cubismo.
Crea le tue regole, perché le stanze della tua casa saranno vissute solo da te e da chi ami. Quello che ti serve non è altro che una buona idea, quella che fa proprio per te.
Per comprendere il tuo modo di vedere il mondo, quello che ti appartiene in modo esclusivo, hai solo bisogno di un’idea che ti guidi e ti ispiri per aprire la porta ai tuoi desideri, ma noi, per farti scegliere quella giusta, te ne vogliamo dare tante. In realtà tre grandi indicazioni che ti suggeriscono tante strade da seguire.
Dipingi le pareti di casa in base ai tuoi complementi d’arredo
Per scegliere le tonalità con cui dipingere le pareti di casa, l’unica vera cosa di cui devi tenere conto, in ogni stanza, per fare il migliore il migliore abbinamento di colori, è: l’esposizione alla luce del sole, la pavimentazione presente o quella che intendi mettere, se stai ristrutturando; i mobili che hai o quelli che hai deciso di acquistare se stai rinnovando casa.
Dopo di che, un’idea carina per scegliere il colore e il tipo di pittura che vuoi applicare alle pareti, può essere quella di visualizzare prima, nella tua mente, i quadri e i complementi d’arredo che intendi mettere su quelle pareti.
Sarà molto più facile giocare con colori e forme, richiamando anche lo stile dell’arredamento che hai scelto, magari per il tuo salone, soprattutto se hai a disposizione grandi spazi.
E poi ricordati che gli accessori che hai in casa non sono mai una scelta casuale, ma il risultato del tuo percorso di vita e di quello che oggi sei diventato.
Dipingi le pareti di casa immaginando i tuoi spazi bianchi
La tua casa contiene tutto quello che sei e che hai, oppure sei tu a contenere dentro di essa le tue cose? Poniti questa domanda, perché sta tutta qui la differenza tra chi sei per gli altri e chi sei davvero per te stesso.
Prendere il mano il tuo destino è una grande azione che puoi fare, in qualunque momento della tua vita, per la tua felicità, ma puoi sempre iniziare dalle piccole cose, come scegliere con cura come dipingere le pareti della tua casa. Un piccolo passo alla volta, che svela, man mano, grandi verità, che avrai davanti ai tuoi occhi per ricordarti, ogni giorno, chi sei.
Detto questo, ora guarda la tua stanza, che può essere anche la stanza che hai al piano di sopra, in mansarda, e immagina i tuoi spazi bianchi. Prova a lasciare alcune pareti correre libere nel bianco, e colora solo alcuni lati o porzioni di esse.
Il colore giusto arriverà da solo, vedrai. Saranno i tuoi mobili, tanti o pochi che siano, a darti una mano e a guidarti, ma non dimenticare mai i tuoi spazi bianchi, che, se preferisci, puoi anche colorare con tonalità molto leggere, ma continua, nella tua mente, a immaginarli bianchi, sempre.
Dipingi le pareti in cameretta dando spazio alla fantasia dei tuoi figli
Immaginare come sarà la stanza dei tuoi figli non è la stessa cosa che arredare il tuo soggiorno, uno ambiente della casa dove dai spazio a tutte le attività, come leggere, vedere film e ascoltare musica, che ti piacerebbe svolgere insieme alla tua famiglia.
La cameretta è lo spazio più intimo per i tuoi bambini. Ed è proprio qui che iniziano a concepire il loro modo di vedere il mondo, a fare le prime scelte e definire i loro gusti.
Ed è per questo che trovare delle idee originali per arredare la loro cameretta può essere di grande aiuto per farli crescere in armonia e vicini ai loro sogni.
Anche le pareti svolgono un ruolo importante per creare l’ambiente migliore per i tuoi piccoli. Puoi sbizzarrirti con tante fantasie geometriche, in grado di esaltare ancora di più i colori della loro cameretta, oppure con la pittura lavagna, che può rappresentare per loro anche un gioco divertente, da fare tutti i giorni.
Ci sono anche tantissime carte da parati con soggetti e fantasie davvero belli per la cameretta dei tuoi bambini.
Se scegli bene come dipingere anche le pareti della loro cameretta, in tal modo agevoli ancora di più il loro percorso di vita, perché il loro viaggio, quello verso se stessi, sarà già iniziato.
Chi paga la perizia per il mutuo?
Quando si acquista casa chi paga la perizia del mutuo? E perché questa è così importante per la tua banca? Ecco tutto quello che devi sapere.
Chi paga la perizia del mutuo? Ecco come funziona
È arrivato anche per te il momento di comprare casa e la prima cosa che intendi fare è provare a richiedere il mutuo alla tua banca di fiducia o, piuttosto, preferisci consultare più istituti di credito, per trovare le condizioni migliori.
Anche se hai i requisiti per accedere alle agevolazioni statali, come il Fondo di garanzia mutui prima casa, il mutuo comporta comunque una serie di operazioni e di costi di cui devi tenere conto sin da subito, come: l’istruttoria, la perizia, il notaio, le assicurazioni e l’imposta sostitutiva. Tutti passaggi fondamentali affinché l’acquisto della casa in cui intendi vivere vada a buon fine.
Tra questi un’operazione davvero importante è la perizia, fondamentale per ottenere il prestito dalla tua banca. Ma a cosa serve, chi la fa e, soprattutto, chi paga la perizia per il mutuo?
A cosa serve la perizia?
La perizia è uno strumento indispensabile per la tua banca, poiché le consente di capire se la garanzia offerta è adeguata a tutelare il rimborso del mutuo, nel caso in cui non riesca più a pagare le rate. Ma ci sono altri motivi per cui questa fase è basilare per accedere al mutuo e quindi concedere l’importo richiesto.
Oltre a verificare il valore della casa che intendi comprare, la perizia permette alla banca di accertare che non ci siano delle situazioni che possano ostacolare l’accensione del mutuo, come condizioni di non abitabilità dell’edificio o casi di abuso edilizio.
Chi può fare la perizia per il mutuo di casa?
La perizia della casa è una valutazione che viene fatta da un tecnico esperto di estimo catastale, che può essere un dipendente nominato dallo stesso istituto di credito a cui ha fatto richiesta di mutuo, o un libero professionista esterno incaricato dal tuo intermediario.
Il perito ha il compito di visionare l’immobile e, sulla base di una serie di precisi parametri e standard affidabili, di determinarne il valore.
La stima del valore della casa è il risultato di considerazioni teoriche e di rilevazioni commerciali sul territorio. Il perito considera soprattutto il valore commerciale della casa, che sarebbe il presumibile prezzo di vendita, e il valore di costruzione, che si riferisce alla solidità della struttura, degli impianti, ma anche alla cura nelle rifiniture e all’eventuale utilizzo di materiali pregiati. Questo secondo valore determina anche la sua commerciabilità, ovvero la sua vendibilità.
Il perito deve tenere conto anche del rischio di eventuali svalutazioni dell’immobile, dovute alla sua usura e ai cambiamenti del mercato immobiliare.
Se la banca dovesse tenere in considerazione anche o soprattutto il valore cauzionale, che è costituito dal valore commerciale moltiplicato per un coefficiente di forzato realizzo della vendita, solitamente pari al 90% o al 95%, potrebbe essere svantaggioso, poiché potrebbe comportare una restrizione dell’importo che ti può concedere per il mutuo.
Il perito può fare una stima corretta del valore della casa solo dopo aver confrontato i documenti e i dati raccolti con quelli che gli hai fornito, per ottenere il mutuo, e dopo aver fatto una serie di verifiche, come la conformità urbanistica e catastale.
Con il certificato di conformità urbanistica il perito può accertarsi che l’immobile non presenti irregolarità, come difformità o abusi edilizi.
Con la dichiarazione di conformità catastale il perito può accertarsi che c’è una corrispondenza tra lo stato di fatto dell’unità immobiliare e le informazioni tenute dal Catasto. Questa dichiarazione attesta che lo stato dei luoghi corrisponde alla planimetria presente in Catasto.
Con la visura catastale storica può ricostruire la storia dell’immobile, sin dalla sua edificazione, e conoscere i nomi dei proprietari che si sono succeduti nel corso degli anni, passati e presenti, registrati come intestatari presso il Catasto.
Con la visura ipocatastale o ipotecaria può verificare se sul bene sono presenti altri vincoli come ipoteche, citazioni o pignoramenti.
La perizia, per avere valore legale, infatti, deve essere timbrata e firmata da un professionista abilitato ed iscritto ai relativi Ordini Professionali.
Una buona idea per evitare situazioni di questo tipo, può essere quella di simulare la valutazione del perito, consultando, ad esempio, le tabelle del sito dell’Agenzia dell’Entrate, la fonte più attendibile, in modo che tu possa fare una proposta di acquisto non troppo distante da quello che probabilmente otterrai dalla banca.
Quanto costa la perizia del mutuo?
Chi paga la perizia del mutuo? Solitamente le spese sono totalmente a carico del cliente, e cioè del richiedente del mutuo.
I costi di perizia variano da banca a banca, poiché dipendono da quelle che sono le parcelle dei periti incaricati. Mediamente le spese di perizia oscillano tra i 100 e i 300 euro, a cui bisogna sempre aggiungere l’IVA al 22%, oltre al contributo per la cassa di previdenza (dal 2 al 4%) e al rimborso per eventuali spese di viaggio, richieste dal perito nel caso in cui dovesse raggiungere un immobile situato in un luogo remoto.
In caso di rinegoziazione e surroga del mutuo, non paghi le spese di perizia, poiché sono totalmente a carico della banca a cui ti affidi per fare queste operazioni.
Mercato residenziale: trend positivo anche nei primi nove mesi del 2019
Nei primi nove mesi del 2019 il residenziale conferma il trend di crescita del mercato italiano. A livello complessivo si sono registrate 867.664 transazioni, +6,3% rispetto allo stesso periodo del 2018, riportando una variazione positiva per quasi tutti i principali settori.
Quali sono stati i numeri di primi nove mesi del 2019?
Secondo i dati Agenzia delle Entrate, elaborati dall’Ufficio Studi del Gruppo Gabetti, nei primi nove mesi del 2019 si sono realizzate 435.243 transazioni residenziali, +5,7% rispetto allo stesso periodo del 2018. Nel dettaglio si sono registrate 138.525 transazioni nel primo trimestre (+8,8%), 159.619 nel secondo trimestre (+3,9%) e 137.099 nel terzo trimestre (+5%).
“Nei primi nove mesi del 2019, prosegue la crescita del mercato residenziale con buone performance in tutte le aree territoriali. – dichiara Marco Speretta, Direttore Generale del Gruppo – Prevediamo una chiusura dell’anno caratterizzata da una crescita delle compravendite nell’ordine del 5-8%”.
Buoni i risultati del settore terziario-commerciale (uffici, negozi, ecc.) che segna un +6,2%. Mentre il settore produttivo (capannoni, industrie, ecc.) resta stabile a -0,7%.
Macro Aree, capoluoghi, non capoluoghi e grandi città nei primi nove mesi del 2019
Nei primi nove mesi del 2019 anche tutte le grandi aree sono state favorite dall’andamento positivo del mercato. Il Nord è in testa con +6,7%, seguito dal Centro con +5,9% e dal Sud con +3,7%.
A livello nazionale, nei primi nove mesi del 2019, sono cresciuti sia i comuni capoluoghi e sia i non capoluoghi, in particolare i non capoluoghi del Centro con +6,8% e i capoluoghi del Nord con +7,2%, rispetto allo stesso periodo del 2018.
Secondo la consueta analisi che viene realizzata sulle otto maggiori città italiane per popolazione, i primi nove mesi del 2019 del settore residenziale si chiudono, per tutti gli otto capoluoghi, con 76.454 transazioni nel settore residenziale, +5,1% rispetto allo stesso periodo del 2018.
Tra queste, spiccano Milano e Bologna che segnano rispettivamente +9,3% e +8,7%, seguite da Genova con +7,1%, Roma con +6,2%, Palermo con +2% e Torino con +1,6%. In diminuzione le compravendite nelle città di Firenze (-6,7%) e Napoli (-1%) rispetto ai primi nove mesi del 2018.
Anche le rispettive otto province presentano variazioni positive, in particolare la provincia di Palermo che chiude con +10,1%.
Le otto grandi città e le rispettive province hanno quindi mostrato una crescita in linea con la media nazionale.
Una planimetria catastale conforme
È arrivato per te il momento di comprare casa oppure hai deciso di venderla per acquistarne un’altra? Sarà importante per te raccogliere tutti i documenti necessari ed eseguire gli accertamenti fondamentali per l’atto di compravendita.
Una verifica importante che devi fare è la conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, fondamentale per la dichiarazione di conformità che dovrai fare al momento del rogito.
Che cos’è e a che cosa serve una planimetria catastale?
La planimetria catastale è il disegno tecnico, di norma in scala 1:200, di un’unità immobiliare registrata in Catasto, da cui è possibile desumere, in conformità alle regole catastali, contorni, suddivisione e destinazione dei locali interni, dati metrici e altre informazioni.
La dichiarazione di confortmita catastale delle planimetrie attesta che lo stato dei luoghi corrisponda alla planimetria presente in Catasto.
È necessario verificare, cioè, che ci sia una corrispondenza tra lo stato di fatto dell’unità immobiliare e le informazioni tenute dal Catasto.
In caso di inadempienza, la sanzione prevista porta alla nullità dell’atto.
Puoi effettuare tu stesso la dichiarazione di conformità, in qualità di proprietario dell’immobile, oppure puoi rivolgerti a un tecnico abilitato che si assume la piena responsabilità, nel rispetto della normativa vigente.
La disciplina
Il comma 1-bis dell’art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52 sulla meccanizzazione delle Conservatorie dei Registri immobiliari, introdotto dal comma 14 dell’art. 19 del Decreto-Legge n. 78 del 31 maggio 2010, (con la rubrica “Aggiornamento del Catasto”), modificato dalla legge di conversione (legge 30 luglio 2010, n. 122), in vigore dal 1 luglio 2010, contiene due disposizioni.
La prima parte della norma si riferisce alla “conformità oggettiva” degli immobili (conformità degli immobili alle risultanze catastali) e richiede che gli atti debbano contenere, pena la nullità:
- l’identificazione catastale;
- il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto;
- la dichiarazione resa dall’intestatario delle conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, o in alternativa, l’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
La seconda parte della norma riguarda la “conformità soggettiva” degli immobili (corrispondenza tra risultanze del Catasto e risultanze dei Registri Immobiliari). La sussistenza deve essere verificata dal Notaio. In questo caso non sono previste sanzioni, salva la responsabilità professionale del Notaio.
Nel 2017 il Legislatore ha previsto anche la possibilità di conferma degli atti nulli, perché privi delle dichiarazioni sulla conformità catastale, aggiungendo all’Art. 29, il comma 1-ter, introdotto dall’Art.8, comma 1-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017, in vigore dal 24 giugno 2017).
L’obiettivo della normativa
È importante per te sapere che questa norma è uno strumento indispensabile, al fine di rendere più sicura la circolazione degli immobili, ma non solo. Un altro fine, in realtà il principale, è fiscale: ottenere un elenco aggiornato degli immobili urbani produttivi di reddito e dei relativi proprietari.
Questo permette anche un ulteriore avvicinamento delle norme sui Registri immobiliari e di quelle del Catasto. Si ha così un archivio più allineato, dove c’è una coerenza formale (conformità oggettiva) e sostanziale (conformità soggettiva) dei dati che individuano l’immobile.
Ricordati che…
Il Catasto (ex Agenzia del Territorio oggi confluito nell’Agenzia delle Entrate) dipende dal Ministero delle Finanze, e ricopre una funzione fiscale. Non ha una funzione urbanistica né tantomeno probatoria, poiché non fornisce dati certi, riguardanti l’intestazione della proprietà e la legittimazione urbanistica degli immobili.
Assicurazione per compravendita con donazione
Acquistare o vendere una casa proveniente da una donazione può comportare dei rischi. Puoi evitarli con l’assicurazione per compravendita con donazione.
Assicurazione per compravendita con donazione: cosa devi sapere
Acquistare un immobile che proviene da una donazione può farti trovare in una situazione indesiderata e pericolosa: i legittimari, entro i dieci anni successivi al decesso del donante e all’apertura della sua successione, possono esercitare quella che viene chiamata l’azione di riduzione, con lo scopo di far valere i propri diritti ereditari.
Oppure, nel caso in cui non siano riusciti a soddisfare i loro diritti ereditari attraverso la riduzione, per ottenere la restituzione del bene o il suo controvalore, possono esercitare, verso di te che sei il terzo acquirente, nei venti anni successivi alla donazione, fino a quando il donante è ancora in vita, quella che viene chiamata l’azione di restituzione.
I legittimari possono impugnare e rendere nulla una donazione, poiché, per legge, hanno diritto a una quota di eredità, e quindi possono rientrare in possesso dell’immobile oggetto di donazione o possono ottenere il controvalore monetario. Il terzo acquirente, così come recita l’articolo 563 del Codice Civile, può liberarsi dall’obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l’equivalente in denaro.
Un’assicurazione per compravendita con donazione è la migliore soluzione, non solo per garantire la commercialità dell’immobile, ma anche per la sicurezza della compravendita stessa.
Questo ti tutela e ti permette di evitare situazioni spiacevoli, soprattutto se, nel frattempo, hai anche deciso di ristrutturare la tua nuova casa e di riqualificarla per approfittare delle agevolazioni fiscali sugli interventi di risparmio energetico, grazie all’Ecobonus 2019.
Il progetto di riforma del Consiglio Nazionale Notariato
Il Consiglio Nazionale Notariato sta lavorando al progetto di riforma del diritto delle successioni, al fine di avere non solo procedure più sicure per le donazioni di beni immobili, ma anche per consentire di superare le difficoltà di negoziazione degli immobili provenienti da donazioni.
Il progetto di riforma punta alla revisione della qualificazione legittima (la legittima intesa come diritto di credito a una parte del valore del patrimonio ereditario), e potrebbe permettere, in tal modo, al legittimario, di essere soddisfatto con qualsiasi bene, anche non ereditario.
I vantaggi dell’assicurazione per compravendita con donazione
In base al tipo di polizza assicurativa che si stipula, ecco quali potrebbero essere i vantaggi per te che puoi essere uno dei beneficiari dell’assicurazione per compravendita con donazione:
- avere la garanzia di proteggere i tuoi interessi economici in caso di compravendita (acquisto o vendita), locazione o richiesta di finanziamento per l’acquisto di un immobile proveniente da donazione. Il beneficiario della polizza, che sia l’acquirente (tu) o la banca, viene così tutelato anche a distanza di decenni dal momento della sottoscrizione del contratto, rimanendo indenne dall’eventuale danno economico che potrebbe avere nel caso in cui i terzi legittimari riuscissero ad acquisire un diritto sull’immobile proveniente da donazione, a seguito di esito favorevole della loro azione di restituzione;
- il pagamento di un indennizzo nel caso in cui l’immobile proveniente da donazione diventi oggetto di una controversia legale da parte dei legittimari che vogliono rientrare in possesso del bene donato oppure ottenerne il controvalore monetario. L’indennizzo corrisponde:
- al valore del bene immobile al momento della richiesta del risarcimento, nel caso in cui tu dovessi restituire la casa;
- alla somma di denaro che dovresti dare ai legittimari come alternativa alla restituzione dell’immobile;
- al mancato guadagno e/o alle spese sostenute, e quindi ai danni liquidati che dovrai eventualmente pagare, al termine del giudizio definitivo, al conduttore, a cui hai affittato la casa proveniente da donazione, e che si trova costretto a liberarla in seguito all’azione di restituzione dei terzi legittimari.
Assicurazione per compravendita con donazione: chi tutela e chi può sottoscriverla
L’assicurazione per compravendita con donazione tutela:
- l’acquirente di un immobile proveniente da una donazione;
- l’istituto di credito che finanzia l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile proveniente da una donazione.
Chi può sottoscrivere l’assicurazione per compravendita con donazione? Può sottoscriverla:
- il donante;
- il donatario;
- il terzo acquirente;
- l’istituto di credito.
Chiunque abbia interesse a proteggere il valore economico della transazione può, quindi, pensare di stipulare un’assicurazione per compravendita con donazione, dal donante al donatario, dal terzo acquirente all’eventuale istituto di credito che finanzia la compravendita della casa.
L’assicurazione puoi richiederla non solo nel caso di compravendita con donazione, ma anche nell’eventualità in cui tu faccia richiesta di finanziamento per la ristrutturazione o per la surroga di un immobile proveniente da donazione. Questa specifica polizza è fondamentale per la banca, a cui evidentemente non basta l’ipoteca sull’immobile proveniente da una donazione per procedere.
Statistiche II Trimestre 2019
Il 13 settembre 2019 sono state pubblicate dall’OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare) le statistiche del II trimestre 2019 sul mercato immobiliare residenziale.
In questo report si concentrano i dati relativi alle quantità scambiate in Italia nel periodo di riferimento.
Nel complesso emerge che, anche in questo trimestre, le compravendite di abitazioni aumentano rispetto allo stesso trimestre del 2018, proseguendo una crescita che, anche in decelerazione, non si arresta dal 2014.
La tendenza espansiva dei volumi di compravendite nel settore residenziale, in atto dal 2014, si conferma anche in questo secondo trimestre del 2019, con un tasso tendenziale di +3,9%, inferiore a quello registrato nel trimestre precedente (8,8%).
Disaggregando le aree territoriali, il Centro e le isole sono quelle con il più alto tasso di crescita delle compravendite, rispettivamente con tassi del +4,4% e del +4,5%.
I comuni non capoluogo presentano un tasso di crescita doppio rispetto i comuni capoluogo (rispettivamente +4,7% e +2,3%); gli unici tassi negativi sono quelli dei comuni capoluogo del Centro (-0,2%) e del Sud (-0,7%).
I dati relativi alle otto principali città italiane mostrano dinamiche abbastanza differenziate: i due mercati più significativi, Roma e Milano, hanno incrementato i volumi di compravendita con tassi rispettivamente del 2,7% e del 6,1%; Bologna ha avuto il tasso di espansione più elevato (+11,9%); le altre città analizzate presentano variazioni tutte di segno negativo.
Nella serie storica del Numero di Transazioni Normalizzate (NTN) dal 2011, si evince la generale tendenza positiva delle otto città a partire dal 2014, con poche eccezioni limitate a singoli dati trimestrali; ugualmente si conferma, nell’analisi su scala nazionale, il rallentamento avuto in questo secondo trimestre 2019.
In termini di superficie compravenduta, ben quattro città presentano tasso negativo tra le quali spicca Firenze(-6,4%), mentre i tassi positivi più rilevanti si sono avuti a Bologna (+9,3%) e Milano (+7,5%).
Nell’analisi disaggregata per classi dimensionali, si registra un’espansione più solida delle compravendite di abitazioni più piccole (+5,8% fino a 50 mq, +2,2%da fino a 85 mq).
Come fare a vendere la tua casa con il mutuo
Casa dolce casa, dice un detto, ma quando ti capita, per una serie di motivi, di doverla vendere, con il mutuo ancora in corso, sai cosa fare?
Come vendere casa con il mutuo in corso
Hai comprato la tua bella casa e l’hai arredata con tanta gioia, ma, per una serie di circostanze, come può essere semplicemente il bisogno di acquistare una casa più grande, oppure perché hai finalmente deciso di comprare una casa al mare per trasferirti lì, sei costretto a venderla prima del previsto, nonostante tu non abbia ancora finito di pagare il mutuo. Non è un problema, poiché puoi vendere casa, anche se il mutuo è ancora in essere, ma come? Ci sono tre possibilità:
- estinzione anticipata del mutuo: puoi estinguerlo al rogito, con la somma che hai ricavato dalla vendita. La banca può essere la tua, che stai vendendo, o quella di chi sta comprando la tua casa, specie se, per fare questa operazione, sta accendendo un secondo mutuo;
- accollo del mutuo da parte del nuovo acquirente della tua casa: è una procedura sempre più utilizzata in Italia. In questo modo vendi la tua casa per cui stai ancora pagando il mutuo e chi ha deciso di acquistarla subentra tra te, che sei il proprietario dell’immobile, e la banca.
- estinzione del mutuo prima dell’atto: pagare in una sola volta la parte del capitale mancante. A meno che tu non abbia ricevuto una grande eredità o un’enorme somma di denaro per una vincita, che ti consentirebbero di avere la liquidità sufficiente per saldare in un’unica quota il versamento, è difficile che si verifichi questa ipotesi, che sarebbe poi la soluzione più facile e per te la più conveniente.
Ricordati che estinguere il mutuo anticipatamente vuol dire anticipare la data di scadenza, stabilita dalla tua banca quando hai acceso il mutuo, entro cui tu devi terminare il tuo finanziamento, restituendo cioè la quota capitale, insieme alla quota di interessi maturata, che hai ricevuto in prestito dal tuo istituto di credito.
Ora entriamo più nel dettaglio per quanto riguarda le prime due ipotesi di vendita.
Vendere casa con il mutuo: estinzione anticipata
Non c’è migliore ipotesi (se escludiamo la terza, a cui avevamo accennato prima e su cui avevamo fantasticato) che vendere casa con il mutuo in essere, utilizzando il denaro della vendita, quello che ti dà quindi il tuo acquirente, per procedere con l’estinzione anticipata del finanziamento.
Ed è proprio durante il rogito che puoi estinguere il tuo mutuo ancora in corso. L’acquirente della tua casa ti consegna un assegno circolare intestato alla tua banca, il cui importo deve essere uguale alla quota di debito residuo, quella che risulta dai conteggi fatti per l’estinzione anticipata. La tua banca, dopo aver ricevuto il versamento, ti rilascia una quietanza di avvenuta estinzione e procede subito alla cancellazione gratuita dell’ipoteca. La cancellazione automatica della garanzia ipotecaria al momento dell’estinzione del mutuo è stata introdotta dalla Legge Bersani approvata nel 2007, permettendo così di semplificare le procedure di cancellazione dell’ipoteca.
Tieni presente che, durante l’atto, è anche presente un funzionario della banca presso cui hai dato il via al finanziamento.
Se vuoi avere un’idea più precisa di qual è il costo per estinguere anticipatamente il mutuo della tua casa, oltre alla possibilità di fare un calcolo manuale, puoi anche utilizzare uno dei tanti tool che sono disponibili gratuitamente sul web.
Vendere casa con l’accollo del mutuo
L’altra possibilità che hai è quella che l’acquirente della tua casa si accolli il tuo mutuo. Questo è fattibile chiaramente solo con il suo consenso e quello della banca dove hai il finanziamento della casa.
La banca potrebbe non concederti l’accollo del mutuo, semplicemente perché il tuo acquirente non ha le garanzie reddituali sufficienti per procedere e/o una storia creditizia da consentirle di dargli credito.
Mentre il compratore potrebbe non accettare questa tua proposta perché magari le condizioni proposte attualmente dal mercato attuale risultano più vantaggiose per quanto riguarda il tasso di interesse. A quel punto l’accollo non gli darebbe più nessun beneficio, come quello di risparmiare sulle spese notarili, di perizia e istruttoria, perché i costi sarebbero comunque maggiori.
Se invece la banca e l’acquirente della tua casa sono d’accordo, si può procedere senza problemi. E a quel punto, chi compra la tua casa (accollante) subentra al tuo posto (accollato) nel rimborso delle rate, oltre ad avere l’onere di farsi carico di tutte le altre spese previste dal mutuo che è in corso. L’accollo è valido a tutti gli effetti solo al momento del rogito e può essere cumulativo o liberatorio. Vediamo più nel dettaglio:
- accollo cumulativo: in realtà resti sempre vincolato e obbligato verso la banca e, nel caso in cui l’acquirente della tua casa non riuscisse più a provvedere al rimborso delle rate, dovrai intervenire tu;
- accollo liberatorio: non hai più nessun obbligo verso la banca presso cui hai accesso il mutuo. Chi ha comprato la tua casa è ormai l’unico responsabile per il rimborso delle rate di quello che era il tuo mutuo.
In caso di accollo liberatorio, ricordati che è fondamentale farti rilasciare dalla tua banca un documento che dimostri che tu sei esonerato da ogni responsabilità, altrimenti, nel caso in cui il nuovo proprietario saltasse il rimborso di alcune rate, la banca potrebbe comunque rivalersi su di te.
Vendere casa: interessi e penali quando si estingue il mutuo in anticipo
Per quanto l’estinzione anticipata del mutuo ti permetta di risparmiare su tutti gli interessi non ancora maturati, soprattutto se sei ai primi anni di finanziamento, devi considerare comunque alcuni aspetti importanti e fare dei calcoli per sapere quando andresti a spendere alla fine. E sono:
- gli interessi: se sei già a buon punto con il tuo mutuo, la quota che rimane degli interessi da restituire alla banca non è alta. Questo vuol dire che li hai già pagati in buona parte e che la tua rata è ormai costituita quasi principalmente dalla quota capitale, cioè da quella relativa all’importo che hai richiesto per fare il mutuo. È per te molto più conveniente estinguere anticipatamente il mutuo se sei ancora nei primi anni, quando non hai ancora pagato tutti gli interessi. Questo avviene perché, il piano di ammortamento che oggi è adottato per i finanziamenti dalla maggior parte delle banche, è alla francese, una formula secondo cui, nell’importo della rata del mutuo, gli interessi sono più alti del capitale nei primi anni, per poi ridursi mano a mano nel tempo, fino ad azzerarsi totalmente verso la fine del contratto, quando cioè la rata del mutuo è costituita, appunto, solo dalla quota capitale.
- le penali: quando hai acceso il tuo mutuo? Con il Ddl Bersani (il Decreto Legge n. 7 del 31 gennaio 2007, convertito nella Legge n. 40 del 2 aprile 2007) ci sono stati dei cambiamenti riguardanti le norme sull’estinzione anticipata dei mutui. Una delle più importanti novità introdotte da questa legge è che le banche non possono più richiedere la penale a chi desidera rimborsare il mutuo prima della naturale scadenza del contratto. Questo vale, a condizione che:
– i contratti di mutuo siano stati stipulati a partire dal 2 febbraio 2007: chi ha contratto il mutuo non deve farsi carico di alcuna penale se desidera rimborsare il mutuo in anticipo, neppure di quella prevista da eventuali clausole aggiuntive;
– i finanziamenti siano richiesti da clienti che, in qualità di persone fisiche, abbiamo acceso un finanziamento per acquistare o ristrutturare una proprietà immobiliare utilizzata come abitazione o per lo svolgimento di attività economiche e professionali.
Lo stesso Decreto ha stabilito un limite massimo per le penali di estinzione dei contratti di mutuo stipulati fino al 2 aprile 2007, dedicati all’acquisto o alla ristrutturazione di un’abitazione o di un’unità da adibire alla propria attività economica o professionale.
Questo diritto non decade anche se il mutuo proviene dall’accollo di un contratto preesistente, che magari non aveva le caratteristiche richieste per poterne usufruire. Questo è stato sempre stabilito dalla Legge 244 del 24 dicembre 2007.
La massima penale prevista varia in base al momento in cui si procede all’estinzione:
- per i mutui a tasso variabile, la penale varia a seconda di quando decidi di estinguere il mutuo: è dello 0,50% sul capitale residuo se lo fai prima degli ultimi tre anni del mutuo; dello 0,20% sul capitale residuo se lo fai durante il terz’ultimo anno del mutuo; se procedi per la chiusura del mutuo durante gli ultimi due anni, non avrai nessuna penale da pagare sul capitale residuo;
- per i mutui a tasso fisso, se sono stati stipulati entro il 31 dicembre 2000, vengono adottati i criteri del tasso variabile. Per tutti gli altri mutui stipulati a partire dal 1 gennaio 2001 le penali sono: dell’1,90% sul capitale residuo se procedi all’estinzione anticipata durante la prima metà del mutuo; dell’1,50% sul capitale residuo se lo fai a partire dalla metà del rimborso fino a quattro anni prima della chiusura; dello 0,20% sul capitale se lo fai durante il terz’ultimo anno. Durante gli ultimi due anni non è prevista nessuna penale;
- per i mutui a tasso misto, si applicano le penali utilizzate per i finanziamenti a tasso variabile, ma solo se nel momento della chiusura anticipata è in corso il piano di ammortamento a tasso variabile. Si applicheranno quelle del tasso fisso, se invece in quel momento il piano di ammortamento è quello fisso. Nell’ipotesi di contratti a tassi miscelati, alle diverse quote si adattano rispettivamente i trattamenti destinati alle due formule.
Prima di vendere, rimuovi l’ipoteca sulla tua prima casa
Qualunque strada tu scegli di percorrere, chiudi con il tuo vecchio mutuo. In caso di accollo, quello liberatorio, non dovrai pensare a niente altro.
Se invece decidi di estinguere mutuo, devi comunque tenere presente che, dal punto di vista legale, la casa potrebbe non essere ancora totalmente libera da vincoli, come, ad esempio, l’ipoteca. Ricordati che devi far rimuovere, dalla banca del primo mutuo, l’ipoteca che grava ancora su quella che era la tua casa, altrimenti, quando accenderai un nuovo mutuo, la banca applicherà un’ipoteca di secondo grado. Se succede, puoi tornare a un’ipoteca di primo grado solo quando la banca dove avevi acceso il mutuo rimuoverà quella prima ipoteca.
Voltura catastale. Che cos’è
Con la domanda di voltura il contribuente comunica all’Agenzia che il titolare di un determinato diritto reale su un bene immobile non è più la stessa persona ma un’altra, per esempio dopo un passaggio di proprietà di una casa, il trasferimento di un usufrutto o una successione. Il modello, infatti, deve essere presentato per aggiornare le intestazioni catastali e consentire così all’Amministrazione finanziaria di adeguare le relative situazioni patrimoniali.
Chi presenta la voltura?
Devono presentare la domanda di voltura coloro che sono tenuti a registrare gli atti con cui si trasferiscono diritti reali su beni immobili, quindi:
i privati, in caso di successioni ereditarie e riunioni di usufrutto
i notai, per gli atti da essi rogati, ricevuti o autenticati
i cancellieri giudiziari per le sentenze da essi registrate
i segretari o delegati di qualunque Amministrazione pubblica per gli atti stipulati nell’interesse dei rispettivi enti.
Se più persone sono obbligate alla presentazione, è sufficiente presentare una sola domanda di volture.
Se chi è obbligato non richiede la voltura, possono provvedere direttamente gli interessati.