L’ULTIMA CENA DI LEONARDO

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A pochi passi dal centro storico, precisamente nella cattedrale di P.zza di Santa Maria delle Grazie, si trova una delle opere più famose e affascinanti del grande Leonardo Da Vinci: “L’ultima Cena” il cosiddetto Cenacolo.
Questa incantevole opera, realizzata tra 1494 e il 1498, richiama numerosi turisti da tutto il mondo e rappresenta il sedicesimo sito museale più visitato del nostro Paese.
Come ben saprete, il capolavoro raffigura l’ultima cena di Gesù con gli apostoli durante la Pasqua ebraica, evento precedente la sua morte raccontata anche dall’apostolo Giovanni nel suo Vangelo.
L’affresco, di dimensioni imponenti, si trova all’interno dell’ex refettorio del convento ed è stato volutamente riposto in questa stanza perché spoglia e semplice, in moda da poter attirare l’attenzione dei turisti solo sul capolavoro del famoso pittore.
Esso, a causa di una tecnica sperimentale usata da Leonardo Da Vinci, ha subito deterioramenti nel corso degli anni e il restauro dell’Ultima Cena viene spesso ricordato come una delle opere più complesse nel campo della conservazione del patrimonio artistico italiano, non solo per la lunghezza della sua durata ovvero di circa 20 anni, ma anche per il numero di persone coinvolte.
Se siete interessati ad ammirare l’opera, Vi informiamo che l’ingresso è a numero chiuso previa prenotazione.

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Coworking: come guadagnare o risparmiare sull’ufficio

Cos’è, come funziona il coworking e come è possibile guadagnare o risparmiare sui costi dell’ufficio

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Disponi di un ufficio che si compone di diverse stanze e postazioni: molte di queste sono vuote e magari hai anche una sala riunioni che non usi tutti i giorni.

Hai mai pensato di tagliare i costi? Ti trovi, viceversa, nella situazione opposta: sei un professionista, ma non hai un ufficio e non disponi di un ambiente lavorativo confortevole a causa dei costi che questo comporterebbe (soprattutto ad inizio carriera). Hai mai pensato al coworking? Se ti trovi in una delle due situazioni descritte, il coworking potrebbe rappresentare un’ottima soluzione per guadagnare e risparmiare sull’ufficio. Il coworking, infatti, nasce dall’esigenza di tagliare i costi derivanti da un ufficio permanente, condividendone gli spazi con altri professionisti. Vediamo, dunque, cos’è, come funziona il coworking e come è possibile guadagnare o risparmiare sui costi dell’ufficio.
Coworking: cos’è
Con il contratto di coworking un soggetto (il c.d. concedente) mette a disposizione uno spazio di lavoro attrezzato ad un altro soggetto (il c.d. utilizzatore), che potrà così usufruire di un ambiente confortevole e funzionale dove svolgere la propria attività lavorativa.Nel contratto di coworking, dunque, vengono in rilievo essenzialmente due parti:

– il concedente, e cioè una persona fisica o una società, proprietaria di un immobile a uso commerciale, appositamente strutturato in modo da creare diverse postazioni per ufficio, sia divise sia in open space;
– L’utilizzatore, impersonificato solitamente da un lavoratore che svolge una professione intellettuale (avvocato, commercialista, architetto, grafico, agente di commercio, pubblicitario, ecc.) che intende usufruire di una postazione lavorativa essenziale e temporanea, ma fornita di attrezzature quali scanner, stampanti, connessioni internet.
Coworking: come guadagnare o risparmiare sull’ufficio
– Il concedente, a fronte della messa a disposizione del proprio ufficio, riceverà dei canoni di modo da rendere remunerativa la propria attività. Il contratto, dunque, deve indicare espressamente il canone che l’utilizzatore dovrà corrispondere al concedente. È bene, inoltre, che il contratto indichi con chiarezza quali servizi sono compresi, elencando per i servizi non compresi (ad esempio, fotocopiatrice, sala riunioni, ecc.) i costi da corrispondere di volta in volta, in base al concreto utilizzo.
– L’utilizzatore potrà godere, per un tempo prestabilito, di una postazione di lavoro, senza dover sostenere i costi per l’acquisto o la locazione di un ufficio.
La postazione di lavoro deve essere descritta con precisione, così come le attrezzature che vengono date in uso. Possono essere previste diverse tipologie di postazioni, dalle più economiche (come, ad esempio, una semplice scrivania fornita di una sedia, una lampada, alcune prese di corrente) fino alle più confortevoli e dotate di maggiore privacy (si pensi ad una stanza riservata con attrezzatura d’ufficio completa).
Il coworking prevede anche la possibilità di utilizzare una connessione internet, uno scanner, le stampanti presenti negli ambienti. Per questi servizi può essere richiesto un prezzo forfettario, compreso nel canone, oppure a consumo. Spesso l’immobile è dotato di una o più sale riunioni, che il professionista può prenotare (con anticipo) se ne ha bisogno. Il costo viene di solito conteggiato a parte, in base alle ore di effettiva occupazione.

Coworking: quali vantaggi
Il contratto di coworking si rivolge essenzialmente a professionisti che non dispongono di un proprio ufficio (spesso a causa dei costi che questo comporta). Con il coworking essi potranno usufruire di uno “spazio attrezzato” per svolgere la propria attività professionale, senza dover anticipare i costi per il suo approntamento e risparmiando in termini di canoni locatizi. Anche chi mette a disposizione uno spazio lavorativo attrezzato riceverà non indifferenti vantaggi economici, medianti i quali potrà, ad esempio, abbattere i costi del proprio ufficio ed investire maggiormente sulla propria professionalità.
Il coworking, inoltre, favorisce la collaborazione tra professionisti poiché offre l’importante vantaggio di lavorare in un ambiente ove normalmente svolgono la propria attività anche altri professionisti, con i quali è possibile interagire. Con il coworking, dunque, si viene spesso a creare un ambiente ricco e dinamico che spesso porta alla nascita di progetti integrati, di collaborazioni ed allo scambio dei clienti, a continui stimoli di crescita personali e professionali.

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Chiesa di San Maurizio

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Che Milano nasconda i suoi tesori più belli è cosa nota e forse doverli scoprire fa parte di un gioco per farli apprezzare ancora di più.
Al 13 di corso Magenta, nel cuore di Milano, si trova uno dei suoi capolavori più preziosi la cui costruzione risale al 1503 come indicato sulla pietra dell’abside.
Dall’esterno non si immaginerebbe mai il tripudio di affreschi e dipinti che si trovano all’interno; quasi non si è preparati.
La chiesa fa parte di un antico e vasto monastero femminile destinato alle monache di clausura che, non potendo entrare in contatto con nessuno, potevano seguire le funzioni rimanendo al di là di un tramezzo detto “del coro delle monache”.
La struttura si articola in due parti: l’aula pubblica destinata ai fedeli e l’aula privata, più grande, destinata alle monache; entrambe rapiscono per la loro bellezza.

Tutte le pareti ed i soffitti sono interamente decorati con dipinti, affreschi, stucchi e ben rappresentano l’espressione rinascimentale del periodo.
Bernardino Luini vi operò con la sua scuola dal 1522 al 1529.
In una delle due aule si potrà ammirare anche un organo risalente al 1554.
Al pubblico è conosciuta come la “Cappella Sistina di Milano”.
E’ possibile visitare la chiesa liberamente o accompagnati da una guida che sarà in grado di svelare aneddoti e misteri legati alla sua lunga storia.

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GIORNATE FAI DI PRIMAVERA

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Tra pochi giorni torna un appuntamento molto amato dagli italiani: “Le Giornate FAI di Primavera”

Grazie a questa splendida iniziativa, che rappresenta un traguardo prestigioso per una delle iniziative più importanti a livello artistico-culturale del nostro Paese, nelle giornate del 24/25 Marzo sarà possibile visitare luoghi di cultura normalmente inaccessibili: ville, palazzi, chiese, giardini e castelli, i quali saranno visitabili con offerta libera.
Come dicevamo poco prima, gli appuntamenti sono moltissimi, ed ogni regione ha il suo calendario con le meraviglie da poter visitare.
Per la nostra città, sarà possibile entrare allo stadio Giuseppe Meazza, dove si potrà accedere in esclusiva anche negli spogliatoi di Milan e Inter, e percorrere il tunnel che li collega in campo.
Rimanendo in zona, molto interessante anche la visita al vicino Ippodromo, dove verranno aperti i cancelli della “Palazzina del Peso” con l’accesso alla “sala Bilancia” in cui vengono pesati i fantini e la loro sella.
Infine, sarà possibile visitare il cantiere della nuova M4, la Sala Reale e la Sala della Armi in stazione centrale e il Palazzo dell’Arcivescovado in Piazza Fontana.
Per chi desidera, visionare l’elenco completo e conoscere i luoghi scelti dal Fondo Ambiente Italiano per quest’anno, è possibile collegarsi direttamente al portale dell’associazione.
Per quanto riguarda l’offerta libera, sarà possibile lasciare la somma che si desidera all’accesso di ogni luogo aperto, oppure inviando un sms solidale al numero 45592, attivo dal 13 marzo al 1 aprile.

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Agricoltura – Diritto di prelazione del coltivatore diretto

L’articolo 8 della legge 590/1965 stabilisce in caso di trasferimento a titolo oneroso di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti spetta al coltivatore diretto, conduttore del fondo, il diritto di prelazione sul fondo oggetto di trasferimento purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni e non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici.
Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell’acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l’eventualità della prelazione.
Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni.
Qualora il diritto di prelazione venga esercitato dal coltivatore diretto, il versamento del prezzo di acquisto dovrà essere effettuato entro il termine di tre mesi, decorrenti dal trentesimo giorno dall’avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti.
L’articolo 7 della successiva legge 817/1971 ha esteso il diritto di prelazione anche ai coltivatori diretti confinanti del fondo oggetto di trasferimento.

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Nuda proprietà – ottima opzione di investimento

La nuda proprietà rappresenta una forma di mercato che non segue strettamente le dinamiche del mercato delle compravendite tradizionali.
Essa rappresenta un’ottima opzione di investimento per chi punta sulla rivalutazione del mattone nel lungo periodo senza avere la necessità di avere una redditività immediata e senza la necessità di avere a disposizione immediatamente l’immobile acquistato con la nuda proprietà (l’immobile resta a disposizione dell’affittuario fino alla sua morte).
Per chi cerca questo tipo di soluzione non mancano le possibilità di scelta.
Gli annunci immobiliari legati a questa formula sono cresciuti del 13,2% in 5 anni.
La maggioranza degli acquirenti che comperano con la formula della nuda proprietà ha un’età compresa tra 35 e 54 anni; spesso può trattarsi di un acquisto fatto in prospettiva per figli ancora piccoli.

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Prezzo della vendita al notaio: cosa cambia?

Prezzo della vendita al notaio: cosa cambia?

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Il 29 agosto scorso è entrata in vigore la legge sulla concorrenza e sul mercato . Tra le tante novità introdotte vi è quella concernente la possibilità per il venditore e l’acquirente di consegnare in deposito al notaio il prezzo della compravendita.  Tale previsione sicuramente rende più certi gli acquisti e più “al sicuro” le somme (detenute appunto dal notaio). Ma un interrogativo sorge spontaneo: la previsione in commento vale solo per le compravendite future o anche per quelle stipulate in passato? Il prezzo della vendita affidato al notaio vale anche per gli accordi precedenti o solo per quelli futuri? A tanto cercheremo di rispondere con il presente articolo. Prima, però, facciamo il punto della situazione.

La recente legge prevede che il notaio – d’ora in poi – avrà l’obbligo di possedere un conto corrente “dedicato” ai propri clienti, sul quale cioè far confluire il denaro ricevuto dagli stessi. Non tutto il denaro che il notaio riceve dai propri clienti dovrà confluire nel conto corrente dedicato. Per intenderci, la parcella del professionista non confluirà nel predetto conto.

Vi dovranno essere depositate:

le somme consegnate al notaio con finalità di pagamento dei tributi;

le somme che il notaio è incaricato di custodire e di tenere in deposito.

 

A tale ultimo proposito è bene precisare che, in tema di compravendita,  se ne sia richiesto da almeno una delle parti (acquirente o venditore), il notaio dovrà (e non può rifiutarsi di farlo) tenere in deposito il prezzo che l’acquirente dovrà corrispondere al venditore fino a quando la compravendita non si sia perfezionata e il relativo acquisto sia diventato certo e definitivo. Con tale previsione il ruolo di garanzia del notaio negli atti di compravendita viene notevolmente rafforzato. Si tratta di una riforma che garantisce la correttezza delle procedure e aumenta l’attendibilità del processo di compravendita. Un interrogativo, però, sorge spontaneo: la previsione in commento vale solo per le compravendite future oppure potrà applicarsi anche ai contratti preliminari di vendita stipulati prima del 29 agosto scorso (data in cui, come detto, è entrata in vigore la legge sulla concorrenza)? Il prezzo della vendita affidato al notaio vale anche per gli accordi precedenti? Il prezzo della vendita affidato al notaio vale anche per gli accordi precedenti?

Tale interrogativo non ha solo rilevanza teorica, ma avrà evidenti ripercussioni nella realtà. Ed infatti, sicuramente sorgeranno dei conflitti tra gli acquirenti che chiederanno il deposito del prezzo al notaio e i venditori che sosterranno l’inapplicabilità retroattiva delle nuove norme alle contrattazioni nate prima della legge. Chi avrà ragione?

Trattandosi di una norma posta a tutela della parte acquirente, sarà questa che avrà interesse a chiedere che il prezzo sia consegnato in deposito al notaio anziché essere versato immediatamente al venditore. Il deposito del prezzo, infatti, è destinato a tutelare l’acquirente contro la possibilità che, prima della trascrizione dell’atto di compravendita, sia trascritto contro il venditore un altro atto dispositivo dell’immobile, oppure sia trascritta o iscritta un’altra formalità pregiudizievole, come per esempio un’ipoteca o un pignoramento. Le norme sul deposito del prezzo, dunque, consentono all’acquirente di tutelarsi contro questa possibilità, ma rimettono a lui la scelta se avvalersene o meno. La decisione se richiedere o meno che il prezzo sia depositato al notaio spetta dunque alla parte acquirente (essendo poco probabile che tale richiesta provenga dal venditore). Ma tale richiesta potrà essere effettuata anche per gli accordi precedenti all’entrata in vigore della legge sulla concorrenza?

Al riguardo, tutti sanno che la legge non si applica se non per il futuro. Ed infatti le disposizioni sulla legge in generale , stabiliscono che la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo. Se ciò è vero, però, è anche vero che quando una legge impatta su un rapporto che dura nel tempo, inevitabilmente si applicherà anche a esso (se Tizio e Caia si sposano in assenza di una legge sul divorzio, che poi entra in vigore, potranno certamente poter divorziare anch’essi). Si ritiene dunque che le norme su deposito del prezzo di vendita ben potrebbero esser fatte valere anche per i contratti preliminari di vendita stipulati prima del 29 agosto scorso.

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RIFUGI ANTIAEREI

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Milano, come tutte le città coinvolte nella Seconda Guerra Mondiale, disponeva di rifugi antiaerei.

Sarebbe lecito pensare che questi fossero pubblici, ma tranne alcuni, non è stato così.
In mancanza di rifugi pubblici la popolazione si è attrezzata sfruttando le proprie cantine e i sotterranei privati; questi venivano puntellati al loro interno perché potessero sostenere il peso del crollo dell’edificio.
Questi luoghi venivano resi confortevoli nel miglior modo possibile con sedie, panche, acqua, i pochi viveri che si riusciva ad avere, coperte, etc; molte erano, a volte, le ore da trascorrere lì sotto.
Una delle situazioni più temute era quella di fare la “fine del ratto”, cioè di restare intrappolati nei sotterranei avendo l’ingresso ostruito dalle macerie in seguito al crollo dell’edificio.
La soluzione fu trovata e consisteva nel collegare tra di loro le varie cantine e sotterranei di edifici adiacenti.
La via Dante era completamente percorribile tramite i suoi sotterranei, lo stesso in via Candiani e via Baldinucci; addirittura si poteva sbucare in piazza Bausan.
Se andate a cercare queste vie sulla mappa di Milano vi renderete conto della lunghezza di questi tunnel cittadini. Ancora oggi si possono trovare le indicazioni sui muri degli ingressi delle cantine per segnalare il rifugio e, molto in vista, troviamo la scritta U.S. accanto alle finestre affacciate su strada di molte cantine.
“U.S.” significa uscita di sicurezza, venivano utilizzate proprio nei casi di ostruzione degli ingressi.

Per parlare, invece, delle strutture pubbliche grande importanza hanno il rifugio antiaereo costruito sotto la stazione centrale, conservato nelle stesse condizioni di allora e che poteva accogliere alcune migliaia di persone, quello in piazza Grandi sotto la fontana monumentale, quello sotto corso Monforte dove sorge anche la Torre delle Sirene.

Ad oggi, l’unico rifugio antiaereo che è possibile visitare, è il n.87 che si trova nei sotterranei della scuola primaria Giacomo Leopardi in V.le Bodio al n. 22.

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Confermati gli sconti per i pannelli solari anche per il 2018

Anche per il 2018 vengono confermati gli sconti per i pannelli solari con la possibilità di recuperare il 65% delle spese sostenute per la posa di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria per usi domestici, industriali, commerciali, ricreativi e socio-assistenziali sino a un importo massimo di detrazione di € 60.000.
Per poter accedere alla detrazione fiscale è necessario che si verifichino alcune condizioni:
– i pannelli solari devono essere garantiti per almeno 5 anni, mentre gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono avere una garanzia di almeno due anni;
– i pannelli solari devono essere conformi alle previste norme Uni con certificazione di un organismo di un paese dell’Unione europea o della Svizzera;
l’installazione degli impianti deve essere eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti.
I documenti che devono essere esibiti per ottenere la detrazione del 65% sono molti, dall’asseverazione di un tecnico abilitato alla presentazione all’Enea, entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori, di una scheda informativa sull’intervento realizzato; inoltre i pannelli devono possedere la certificazione solar keymar.
In alternativa alla detrazione del 65%, ma solo se si interviene su edifici residenziali, per i pannelli solari è possibile utilizzare la detrazione per lavori edilizi del 50% (risparmio energetico). In tal caso è sufficiente pagare le fatture con bonifico bancario o postale.

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