I tassi in rialzo spingono le surroghe al 24% delle richieste di mutui

aprile 23

I tassi di interesse di mercato continuano a crescere e, con essi, anche le richieste di surroghe da parte di privati e famiglie italiane: stando agli ultimi dati comunicati dalla Bussola Mutui CRIF, le domande di mutui per surroga sono ora salite al 24% del totale delle richieste, contro l’11% del trimestre precedente e contro il minimo dell’8% dell’estate 2022.

A fare da traino a questa evoluzione non certo inattesa sono dunque stati i mutuatari che intendono bloccare il forte aumento della rata del proprio mutuo a tasso variabile, passando a una forma di tasso certa e definita.

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Compravendite di abitazioni, cosa è accaduto alla fine del 2022

Come vendere una casa su cui grava l’ipoteca della banca

L’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ha appena pubblicato le sue ultime Statistiche trimestrali aggiornate al quarto trimestre 2022, certificando un’evoluzione che era attesa da qualche tempo: nel periodo in esame, infatti, le compravendite del settore residenziale hanno invertito il segno e hanno fatto registrare una diminuzione del 2,1% rispetto allo stesso trimestre del 2021. Su un totale di oltre 208 mila transazioni, sono state oggetto di compravendita circa 4 mila abitazioni in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Come anticipato, l’inversione di tendenza era attesa da qualche tempo. La serie destagionalizzata e storica delle variazioni tendenziali, dopo i rimbalzi del 2021 e il picco toccato nel secondo trimestre dello stesso anno, aveva lasciato spazio a una costante attenuazione della crescita fino al momento in cui, nel quarto trimestre 2022, la dinamica espansiva ha trovato una battuta d’arresto.

Naturalmente, trattandosi di un dato medio, permangono all’interno del Paese delle differenze significative. Sia sufficiente evidenziare la peggiore prestazione dei comuni minori (- 2,6%) rispetto ai capoluoghi o, per tipologia abitativa, il maggiore freno del nuovo (- 11,6%) rispetto all’esistente (- 1,0%). Per quanto riguarda le sole grandi città, chiudono il trimestre con il segno meno tendenziale Bologna (- 12,6%), Roma (- 6,1%), Milano (- 4,6%) e Genova (- 0,1%). Hanno invece portato a termine l’ultimo quarto dell’anno con il segno più Napoli (0,6%), Torino (1,3%), Firenze (1,9%) e, soprattutto, Palermo (9,2%).

Le opinioni degli agenti immobiliari

Passando poi ai rilievi effettuati dagli agenti immobiliari, emerge come il 65% di questi abbia segnalato che i prezzi di vendita non sono mutati in modo rilevante nell’ultimo trimestre, mentre è dell’88% la quota di coloro che hanno venduto almeno un’abitazione nello stesso periodo. Qualche cambiamento statistico sembra inoltre esserci stato sia sullo sconto medio sui prezzi di vendita rispetto alle richieste iniziali del venditore (aumentato per il secondo trimestre consecutivo dall’8,4% all’8,8%), così come sul fronte dei tempi medi di  vendita, ora risaliti da 5,9 a 6,1 mesi, pur in prossimità dei minimi dall’inizio della rilevazione, nel 2009.

Infine, per quanto riguarda i rapporti tra l’immobiliare e il credito, segnaliamo come la quota di compravendite finanziata con un mutuo ipotecario sia calata al 65,3%, contro il 68,0% della precedente rilevazione. Il rapporto fra l’ammontare del finanziamento e il valore dell’immobile (loan-to-value) è rimasto su livelli elevati (77%), pur in calo di quasi 2 punti percentuali rispetto all’ultima rilevazione.

Ad ogni modo, si noti come nello stesso periodo sia aumentata di 3,3 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione (28,2%) la quota di agenti immobiliari che segnalano la difficoltà nel reperimento di un mutuo da parte degli acquirenti quale causa di cessazione dell’incarico a vendere. Si tratta del dato più alto dalla fine del 2015. 

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Come cambiano mutui e bonus dopo la Legge di Bilancio 2023

GENNAIO Bilancio 2023La Legge di Bilancio ha apportato qualche novità in materia edilizia, immobiliare e fiscale. Alcune di questi cambiamenti al quadro normativo potrebbero effettivamente interessare diversi nostri lettori e, proprio per questo motivo, di seguito abbiamo cercato di riassumere ciò che potrebbe risultare più o meno vantaggioso per costoro.

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Abuso edilizio: cosa significa e cosa si può fare per regolarizzarlo

articolo dicCon il termine di abuso edilizio si suole indicare la presenza di un’opera architettonica realizzata in difformità totale o parziale rispetto ai permessi previsti dalla legge o a quanto dichiarato al Comune dove si trova l’immobile.

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Torna a crescere il numero di immobili ipotecati

nov kyosCome confermano gli ultimi dati inclusi nel report dell’Agenzia delle Entrate–Osservatorio del Mercato Immobiliare, nel corso del 2021 sono tornate a crescere le unità immobiliari ipotecate a garanzia dei mutui,che nell’esercizio sono ammontate a 1.017.087, in aumento del 25,8% rispetto a un 2020 in cui le attività avevano assistito a una battuta d’arresto. Continua a leggere Torna a crescere il numero di immobili ipotecati

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Che cos’è il cambio di destinazione d’uso e quando si fa?

destinazione dìusoIl cambio di destinazione d’uso è una procedura con cui il proprietario di un immobile modifica le finalità di utilizzo della propria unità. Si pensi, al fine di citare uno dei casi più ricorrenti, al passaggio da ufficio ad abitazione, o viceversa.

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Si può vendere l’immobile se non è accatastato regolarmente?

casa catastoNel nostro mercato immobiliare sono numerose le abitazioni che non sono accatastate regolarmente. Il fenomeno non riguarda – come di norma – le case più vecchie, presenti magari nei vecchi centri cittadini, bensì anche immobili di più recente edificazione che, però, nel corso degli anni hanno subito degli interventi che ne hanno modificato lo stato di fatto rispetto a quanto depositato nelle schede catastali.

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Come funziona la vendita di un bene sottoposto a vincolo culturale

come funziona la venditaLa vendita di beni sottoposti a vincolo culturale rivela la presenza di una disciplina specifica, predisposta al fine di tutelare l’interesse che lo Stato potrebbe manifestare su specifici beni che hanno un valore storico-artistico, architettonico o paesaggistico. Ma come funziona la vendita di un bene sottoposto a vincolo culturale? Come viene esercitato il diritto di prelazione da parte del Ministero?

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Quali differenze tra caparra confirmatoria e caparra penitenziale?

Nel momento in cui si presenta una proposta di acquisto o si firma un compromesso, si è soliti versare una somma di denaro a titolo di caparra. Oltre che di anticipo, la caparra ha anche funzione di garanzia: nel caso in cui una delle due parti non rispetti il contenuto del contratto, recedendo da esso o dando seguito a un inadempimento, la parte adempiente può trattenere la caparra e, se si tratta dell’acquirente (ovvero, della parte che ha versato la caparra) si ha il diritto a ottenere una somma pari al doppio della caparra. Non tutti sanno, però, che la caparra può essere sia di tipo confirmatorio che di tipo penitenziale: in questo breve approfondimento cercheremo di comprendere di cosa si tratta e quali siano le differenze. Cos’è la caparra confirmatoria Cominciamo con la caparra confirmatoria, sicuramente la tipologia di caparra più frequente in ambito immobiliare. Con tale caparra la parte consegna alla controparte una somma di denaro a conferma del vincolo assunto: nel caso in cui il contratto dovesse concludersi, arrivando alla stipula dell’atto definitivo di compravendita, la caparra dovrà essere restituita o, come accade più frequentemente, imputata alla prestazione. In caso di inadempimento, invece, la parte adempiente può non solamente recedere dal contratto, quanto anche trattenere la caparra confirmatoria e, se lo ritiene, agire in giudizio per ottenere un risarcimento del danno subito e domandare anche l’esecuzione in forma specifica del contratto, obbligando la controparte, tramite il giudice, a trasferire l’immobile. Se ad essere inadempiente è il venditore, ovvero colui che ha ricevuto la caparra, allora l’acquirente avrà diritto al doppio della somma. Cos’è la caparra penitenziale Diversa la natura e la funzione della caparra penitenziale. In questo caso, infatti, la caparra si erge a corrispettivo del recesso, stabilito convenzionalmente tra le parti che, con essa, decidono fin dall’origine del rapporto di potersi liberare pagando il corrispettivo da essa rappresentato, senza che la parte adempiente possa chiedere alcunché. Pertanto, la parte adempiente non può domandare né il maggiore danno che avesse subito dall’inadempimento, né l’esecuzione del contratto al giudice. Può dunque trattenere solo ed esclusivamente la caparra penitenziale che, per certi versi, costituisce una sorta di prezzo del diritto di ripensamento. A differenza della caparra confirmatoria, pertanto, il recesso non è più giustificato dall’inadempimento di una delle due parti, ma è esercizio del diritto di ripensamento. La caparra costituisce così il prezzo dell’esercizio di tale diritto di pentimento e, nel caso in cui il recesso non sia più esercitabile, dovrà essere restituita alla parte che l’ha versata. Rimane inteso, anche in questo caso, che se a esercitare il recesso è la parte venditrice, allora l’acquirente avrà diritto al doppio della caparra penitenziale.Nel momento in cui si presenta una proposta di acquisto o si firma un compromesso, si è soliti versare una somma di denaro a titolo di caparra. Oltre che di anticipo, la caparra ha anche funzione di garanzia: nel caso in cui una delle due parti non rispetti il contenuto del contratto, recedendo da esso o dando seguito a un inadempimento, la parte adempiente può trattenere la caparra e, se si tratta dell’acquirente (ovvero, della parte che ha versato la caparra) si ha il diritto a ottenere una somma pari al doppio della caparra. Continua a leggere Quali differenze tra caparra confirmatoria e caparra penitenziale?

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